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Green pass, Tar Lazio: “Per i docenti il diritto a non vaccinarsi non ha valenza assoluta”

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Roma – Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”. A dirlo il Tar del Lazio, che ha respinto le istanze di alcuni ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina del Green pass per il personale scolastico.


Green pass a scuola

Green pass a scuola


Per il personale scolastico non in possesso della certificazione verde – che si ottiene con il vaccino, un documento che attesti l’avvenuta guarigione dal virus o la negatività al tampone -, “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente” si legge come riferisce Il Corriere della sera, nei decreti monocratici del tribunale nn.4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi.

 

Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, “in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile – spiega il dispositivo -, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici, quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.

“In ogni caso – sottolineano ancora i giudici – il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2”. La presentazione del risultato, in alternativa al green pass obbligatorio dal primo di settembre, “in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e — concludono i togati —, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.


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