Montefiascone -“La mancanza del simbolo non è motivo d’esclusione”. Il Tar riammette la lista Montefiascone Merita della candidata sindaco Giulia De Santis e contesta anche l’eccessivo tempo trascorso per contestare la non presenza del simbolo.
La sottocommissione elettorale circondariale aveva escluso Montefiascone Merita per la mancanza del simbolo allegato alla documentazione. I diretti interessati, contro la decisione, avevano presentato ricorso al Tar, mentre l’altro candidato sindaco Andrea Danti aveva a sua volta aveva avanzato ai giudici le ragioni secondo cui, alcuni candidati, quattro per la precisione e sempre di Montefiascone Merita, andavano esclusi: “con ogni conseguenza – spiegano i giudici – sull’ammissibilità dell’intera lista Montefiascone Merita”.
Nel ricorso, Giulia De Santis e altri candidati consiglieri Montefiascone Merita, tra le ragioni per cui ritenevano ingiusta l’esclusione, avevano sottolineato come per quanto riguarda il simbolo, in altri atti era presente: “In modo da dare sicura contezza ai sottoscrittori della lista che stavano supportando con la loro firma”.
Montefiascone Merita – La presentazione
Il ricorso avanzato da Danti, invece: “finalizzato – si legge nel provvedimento del Tar – all’esclusione dell’intera lista per mancanza del numero minimo di candidato” è stato definito inammissibile.
“Legittimamente – sostengono dal Tar fra le altre motivazioni – la sottocommissione ha reputato le correzioni di alcuni elementi dei dati anagrafici di quattro candidati consiglieri che figurano negli atti recanti le firme dei sottoscrittori della lista, meri refusi materiali”.
Il ricorso principale, proposto dalla candidata De Santis, è stato ritenuto meritevole d’accoglimento. I giudici si soffermano anche sui tempi e il fatto che la commissione abbia adottato il provvedimento d’esclusione: “A ben 7 giorni di distanza dall’adozione del provvedimento di ammissione della lista, con una dilatazione dei tempi del procedimento volto alla definizione delle liste, difficilmente conciliabile sia con i principi di celerità, speditezza e certezza che presiedono al procedimento elettorale, sia con la rigida scansione temporale risultante dalle norme dall’art. 33 del DPR n. 570/1960”. Ovvero: “La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite. Nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale”.
Sul punto centrale, l’assenza del simbolo sull’atto principale e due separati: “le doglianze dei ricorrenti sul fatto che la mancanza del simbolo della lista non avrebbe potuto costituire in nessun caso ragione di esclusione della stessa dalla competizione elettorale – spiegano i giudici – poiché tutti gli elementi formali presenti sui moduli predetti sarebbero stati tali da consentire ai sottoscrittori di percepire comunque adeguatamente che la loro firma avrebbe contribuito alla presentazione della lista elettorale di cui si tratta, sono fondate e debbano condurre all’annullamento della ricusazione e all’ammissione della lista Montefiascone merita – De Santis Giulia Sindaco”.
Il Tar aggiunge anche come non ci siano state contestazioni sulle firme a sostegno della lista o rischi di confusione con l’unica altra presentata. “La decisione di ricusazione della lista dei ricorrenti Montefiascone merita – De Santis Giulia Sindaco, assunta in autotutela dalla sottocommissione dopo un primo provvedimento di ammissione della lista stessa e successivamente alle osservazioni proposte dai rappresentanti della lista avversaria in seguito all’esercizio del diritto di accesso agli atti, risulta illegittima”.
Contraria, osservano, al principio di favorire la partecipazione, ma anche motivata in modo insufficiente. “Sostenuta soltanto dal rilievo della mancanza del contrassegno, priva di qualsiasi considerazione delle effettive caratteristiche degli atti depositati a sostegno della lista e delle candidature e delle particolarità del caso che avrebbero dovuto condurre alla valorizzazione da parte della sottocommissione delle prove della consapevolezza dei sottoscrittori, circa la lista sostenuta con la loro firma e all’ammissione della lista stessa alla competizione elettorale”.
Giuseppe Ferlicca- Il Tar riammette la lista Montefiascone Merita
