La suprema corte di cassazione
Viterbo – (sil.co.) – Rissa e lesioni aggravate, no alla sospensione condizionale della condanna a 10 mesi. Una pena che, diventata definitiva, l’imputato dovrà scontare per via dei precedenti, nonostante siano passati oltre dieci dalla sentenza di primo grado. All’epoca aveva 27 anni, oggi ne ha 37.
Nel 2008, quando aveva 24 anni, fu arrestato assieme ad altri due giovani viterbesi dalla squadra mobile che indagava sulla cosiddetta “banda dei bar” con l’accusa di lesioni in concorso e minacce. Tra i tanti fatti contestati aggressioni a titolari e clienti di bar e esercizi pubblici del capoluogo, spedizioni punitive, minacce a un uomo delle forze dell’ordine e ad addetti alla sicurezza di locali notturni.
Un curriculum ricco di precedenti che hanno pesato su di lui, prossimo ormai al traguardo dei 40 anni. Per questo lo scorso 13 luglio è stato condannato in via definitiva a dieci mesi di reclusione dalla corte di cassazione per rissa e lesioni aggravate, una pena che l’imputato, oggi 37enne, dovrà scontare non potendo usufruire del beneficio della sospensione.
Il 24 agosto sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della settima sezione penale presieduta dal giudice Stefano Palla.
Oltre dieci anni fa la condanna di primo grado
L’imputato ha presentato ricorso contro la sentenza con cui, il 19 gennaio 2016, la corte d’appello di Roma ha riformato una condanna emessa nei suoi confronti dal tribunale di Viterbo il 21 gennaio 2011, in relazione ai reati di rissa, lesioni aggravate in concorso e porto di oggetti atti a offendere, dichiarando di non doversi procedere per la contravvenzione perché estinta per prescrizione e rideterminando la pena irrogata per i residui delitti in quella di mesi dieci di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito abbreviato.
La difesa: “E’ stata legittima difesa”
La difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle deposizioni testimoniali rese dalla persona offesa e da indagati in procedimenti connessi, trattandosi di lesioni reciproche, contestando l’attendibilità di una testimone e lamentando il travisamento delle dichiarazioni di alcuni testi oculari.
Ha inoltre dedotto la sussistenza della legittima difesa, risultando l’imputato vittima di aggressione e per aver agito esclusivamente per difendersi, chiedendo la riduzione della pena, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale.
La cassazione: “Chi partecipa a una rissa lo fa per offendere”
Gli ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso, con riferimento all’invocata legittima difesa osservano che: “E’ inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione indicata, considerato che i corissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata”.
“Essa può essere eccezionalmente riconosciuta quando – sottolineano i giudici – vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. Connotazioni ed elementi che nella fattispecie non è dato riscontrare secondo la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito”.
No alla sospensione condizionale della pena
Riguardo in particolare al beneficio della sospensione condizionale della pena, si legge: “E’ incensurabile in sede di legittimità il motivato diniego in ragione anche dell’assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali dell’imputato. Peraltro, nella specie il giudice di appello aveva fondato il rigetto anche sull’elevata capacità a delinquere manifestata dall’imputato”.
