Carmine Amato
Viterbo – (sil.co.) – “Carmine Amato non è pentito, ma dissociato”. Lo spiega la difesa in merito a quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la cassazione ha rigettato il ricorso del boss della camorra del clan degli scissionisti contro il sequestro da parte della direzione del carcere di Mammagialla, dove il quarantenne è detenuto al 41 bis, di due telegrammi, uno della moglie e l’altro del difensore, alla luce della rivelazione agli inquirenti degli omicidi commessi e dei luoghi di occultamento dei cadaveri delle vittime. “Il mio assistito ha iniziato un percorso di dissociazione”, precisa l’avvocato Luigi Senese.
– Boss pentito rivela omicidi e cadaveri, no ai telegrammi della moglie in carcere
“Amato – scrivono i giudici della suprema corte – risultava aver avviato un inizio di collaborazione, ammettendo la responsabilità per taluni delitti di omicidio – sub iudice, innanzi la corte d’assise d’appello di Napoli – e indicando i luoghi di occultamento dei cadaveri delle relative vittime”.
“La collaborazione – spiega l’avvocato Mariapia Anastasio, dello studio del difensore Luigi Senese – non va però intesa come avvio di un percorso di pentimento nè tantomeno di passaggio dalla parte della giustizia, bensì Amato ha rivelato l’occultamento di alcuni cadaveri di cui si era reso responsabile”.
“Si conferma il dato che i riferimenti contenuti negli scritti sono relativi a vicende processuali di ferma importanza . si legge nella sentenza – in un momento storico di decisa delicatezza, in cui Amato stava valutando l’opportunità di rendere dichiarazioni sugli stessi accadimenti e sul concorso negli omicidi oggetto di ricostruzione (…) ciò vale vieppiù in un momento di indiscutibile delicatezza in cui è al vaglio da parte delle autorità competenti la sua attendibilità e la scelta manifestata di rendere dichiarazioni sul suo passato criminale”.
“Le anzidette comunicazioni sulle operazioni di scavo, per la ricerca dei cadaveri delle vittime, in difetto di certezza sull’identità del soggetto che figura come mittente del telegramma, potrebbero aprire ai rischi paventati nel provvedimento impugnato e offrire notizie su particolari che devono costituire oggetto di collaborazione, anche in funzione delle verifiche di attendibilità ancora da compiere”, conclude la cassazione dichiarando inammissibile il ricorso.
