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Condannato per aver scritto su Facebook del sindaco: “Senza titolo di studio adeguato, io mi vergognerei”

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Ronciglione – (sil.co.) – Scrive su Facebook del sindaco: “Un signore senza alcuna preparazione, senza alcun titolo di studio adeguato, io mi vergognerei”.

Per questo è stato condannato in via definitiva a 250 euro di multa per diffamazione aggravata Roberto De Santis, 57 anni, quale presidente del comitato “Lago di Vico Fare Ambiente per il Comune di Ronciglione e Caprarola”.

Il 18 settembre 2014, De Santis si è scagliato sul popolare social network contro l’allora sindaco di Ronciglione, Alessandro Giovagnoli, rappresentato davanti ai giudici di terzo grado dall’avvocato di parte civile Roberto Massatani. 


Ronciglione - Alessandro Giovagnoli

Ronciglione – Vittima di diffamazione, Alessandro Giovagnoli


Duecentocinquanta euro di multa

La stessa pena inflitta in secondo grado, il 12 marzo 2021, dalla corte d’appello di Roma che, riformando la sentenza di primo grado, non aveva ritenuto diffamatorio un altro post, del 15 agosto 2014, in cui si faceva riferimento a presunte irregolarità amministrative concernenti l’edificazione di una struttura alberghiera sulle rive del lago di Vico, “potendo ricondursi tali espressioni all’esercizio del diritto di critica politica”. 


“Un attacco diretto alla persona del sindaco”

Diverso invece, per i giudici d’appello, il tenore del post pubblicato a settembre di otto anni fa. Rigettando il ricorso e condannando De Santis a 3mila euro di ammenda più le spese di parte civile, la cassazione condivide il loro giudizio su come il contenuto del post incriminato sia diffamatorio: “Essendosi tradotto in un attacco diretto alla persona di Giovagnoli Alessandro, sindaco di Ronciglione, ossia in un’invettiva aperta contro quest’ultimo, indicato come soggetto privo di preparazione e di titolo di studio adeguato per ricoprire la delicata carica pubblica, esortato a vergognarsi della propria inadeguatezza”.


Accusa alla “dirittura morale” della vittima

“Tali espressioni – si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 10 febbraio – sono state ritenute dai giudici di merito fuoriuscire dai limiti della continenza e della pertinenza all’interesse pubblico, per la pesante e dettagliata accusa mossa alla dirittura morale della persona offesa, accusa tanto più infamante, in quanto diretta ad un amministratore della cosa pubblica (a nulla rilevando, ai fini dell’integrazione del reato, la tardiva cancellazione della frase incriminata) e dunque non rientranti nell’esercizio del diritto di critica politica”.


“Non vale la scriminante del diritto di critica”

“Questa corte – vine infine sottolineato – ha già evidenziato come in tema di diffamazione, non possa trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur nell’ambito di una ‘contesa politica’, la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti, invece, l’utilizzo di ‘argumenta ad hominem’, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni”. 


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