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Respinto ricorso Bengasi Battisti, resta sindaco Gianfranco Piergentili

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Gianfranco Piergentili e Bengasi Battisti

Gianfranco Piergentili e Bengasi Battisti

Corchiano – (sil.co.) – Gianfranco Piergentili resta sindaco di Corchiano. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del primo cittadino uscente Bengasi Battisti dopo il famoso pareggio sfociato in ballottaggio alle elezioni amministrative dello scorso autunno.

Con Bengasi Battisti hanno presentato ricorso Giovanni Berto, Paola Troncarelli e Paolo Nardi, nella duplice veste di cittadini elettori e di candidati nella lista n. 2 “Corchiano bene comune”, chiedendo l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti del 18 ottobre 2021, redatto all’esito delle operazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale svoltesi il 3-4 ottobre e nel successivo turno di ballottaggio del 17-18 ottobre.

All’esito del primo turno elettorale, entrambe le liste, quella del sindaco eletto è “Vivere Corchiano”, avevano riportato lo stesso numero di voti cioè 1141.

Ad avviso dei ricorrenti, i risultati del primo turno elettorale sarebbero illegittimi perché affetti da due irregolarità: l’indebita ammissione al voto assistito di un elettore e l’incoerenza del verbale delle operazioni della prima sezione per quel che attiene l’indicazione complessiva delle schede ricevute dal seggio e non utilizzate.

Per quanto riguarda il primo profilo, in particolare, è stato contestato che il medico che ha rilasciato la certificazione per l’esercizio del voto assistito non rientra tra quelli previamente individuati dalla Asl e che la patologia da cui è affetto l’elettore in questione (disorientamento spazio-temporale) non presenterebbe alcuna analogia con quelle individuate come legittimanti l’esercizio del voto assistito.

In definitiva, ad avviso dei ricorrenti, aver ammesso al voto assistito un elettore affetto da un disturbo della sfera psichica incidente sul processo di formazione della volontà dello stesso avrebbe finito con l’inquinare la libera e personale espressione di quel voto e, di conseguenza, la legittimità dell’esito dell’intera competizione elettorale conclusasi con un esito di assoluta parità tra le due liste.

E ciò, sempre secondo i ricorrenti, tanto più che l’elettore in questione è il nonno materno di una delle candidate della lista “Vivere Corchiano” e che l’accompagnatore è la moglie dello stesso, ossia la nonna della candidata, da tale circostanza evincendosi la presumibile espressione del suffragio in esame in favore di quella lista.

In ogni caso, scrivono i giudici amministrativi in seguito all’udienza del 28 gennaio, “il risultato preso di mira dai ricorrenti con l’odierna azione di annullamento – volto ad ottenere la ripetizione della consultazione elettorale – è già stato conseguito per effetto del turno di ballottaggio tenutosi il 17 e 18 ottobre 2021 che ha visto prevalere il signor Piergentili e che non è stato fatto oggetto di doglianza alcuna dagli esponenti della lista ‘Corchiano Bene Comune” se non in via meramente conseguenziale ai vizi della prima fase (e nei relativi limiti)”.

E ancora: “Da ciò l’evidente difetto di interesse dei ricorrenti i quali non potrebbero, dall’esito vittorioso della presente azione, ottenere nulla di più di quanto non abbiano già conseguito quale effetto ‘naturale’ della situazione di parità che si era verificata al primo turno”.

Per quanto riguarda il voto assistito: “Non è possibile attribuire un esito inequivocabile al voto espresso dall’elettore che si ritiene essere stato illegittimamente ammesso al voto assistito”, viene sottolineato nelle motivazioni della sentenza.

“Infatti – proseguono i giudici- per quanto possa apparire non implausibile la tesi che, in quanto parente di una candidata della lista controinteressata, quest’ultimo abbia – mercé l’accompagnatore – espresso una preferenza in suo favore, non è dato in alcun modo far discendere automaticamente da tale, pur sempre ipotetica, presunzione alcuna certezza in ordine al fatto che il voto sia stato espresso realmente a favore della lista controinteressata, a pena di snaturare il ruolo e la centralità della volontà dell’elettore che la segretezza del voto è espressamente rivolta a tutelare”.

“Di conseguenza, l’eventualmente illegittima ammissione di un elettore al voto assistito potrebbe comportare solamente un annullamento complessivo dell’intero esito elettorale ai fini di una sua ripetizione. Ma tale effetto, come puntualmente eccepisce la difesa dei controinteressati, si è già verificato in quanto, a seguito del risultato di parità tra le liste nella prima tornata elettorale”, la conclusione.

Per il Tar del Lazio, infine, “l’errata quantificazione del numero delle schede pervenute al seggio e non autenticate, attesa la piena coincidenza tra schede consegnate e schede votate, non ha alcuna incidenza sull’esito elettorale”.


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