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Riciclaggio, vetrallese condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di cassazione


Vetralla – (sil.co.) – Definitiva la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per riciclaggio inflitta a un 67enne originario di Vetralla che nel frattempo si è trasferito a Roma. In cassazione ha provato a sostenere di non essere stato presente al processo perché si trovava in carcere. 

L’imputato, pluripregiudicato per reati che vanno dalla rapina all’estorsione, è ricorso alla suprema corte contro la sentenza con cui, il 23 ottobre 2017, la corte d’appello di Roma aveva confermato la pena in secondo grado, compresa una multa di tremila euro e l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La difesa ha lamentato che il 67enne, durante il processo di primo grado, celebrato a Velletri e finito con la condanna il 31 maggio 2012, non era stato in grado di partecipare perché detenuto per altra causa nel carcere di Chieti e non tradotto in tribunale.

La cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto è emerso che  il giorno prima dell’udienza del in cui era prevista la sua traduzione in aula,  nell’estate 2011, il vetrallese aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, senza avvisare il tribunale, Tribunale che, dopo avere rinviato l’udienza alla primavera successiva, ha proceduto in sua assenza, giudicandolo come “libero contumace”, a seguito della sua ingiustificata mancata comparizione.

Il 67enne sostiene che nel frattempo era tornato in carcere, dove sarebbe rimasto fino al 2014, ma per la cassazione – come si legge nelle motivazioni della sentenza pubblicate il 10 febbraio – “nessun documento agli atti consente di comprovare l’affermazione del ricorrente circa l’avvenuta revoca del regime di affidamento in prova al servizio sociale”.

“Gli atti, al contrario, documentavano la situazione esattamente opposta – sottolineano gli ermellini –  ossia il sopravvenuto stato di libertà dell’imputato, dopo un pregresso stato detentivo regolarmente accertato”.

Ergo: “Il mancato assolvimento dell’onere comunicativo da parte dell’interessato e/o della sua difesa e la concomitante mancanza di qualsivoglia negligenza accertativa in capo al giudicante in considerazione della condotta del primo, determina la manifesta infondatezza del motivo”. 


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