Tribunale – Landolfi coi familiari, lo scorso 19 luglio, dopo l’assoluzione da omicidio volontario e omissione di soccorso
Ronciglione – Morte di Maria Sestina Arcuri, la procura, facendo ricorso contro l’assoluzione di primo grado dalle accuse di omicidio volontario e omissione di soccorso di Andrea Landolfi, chiede alla corte d’appello di disporre un’ulteriore perizia sulla dinamica.
Come è noto, per l’accusa, il cui impianto è stato ribadito a suo tempo da riesame e cassazione, con relativo arresto dell’imputato, l’operatore socio sanitario e pugile romano 33enne avrebbe sollevato di peso la fidanzata e l’avrebbe lanciata dalla tromba delle scale, facendole superare il parapetto, per poi cadere al piano sottostante davanti al camino situato al termine delle scale stesse.
Non per la difesa, né per la corte d’assise del tribunale di Viterbo che, motivando la sentenza di assoluzione dello scorso 19 luglio, dice essersi trattato di un incidente e che la coppia sarebbe quindi rotolata insieme per le scale di casa della nonna di lui, a Ronciglione, la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019. La parrucchiera 26enne originaria di Nocara è poi deceduta il 6 febbraio all’ospedale di Belcolle.
Il pubblico ministero Franco Pacifici e il procuratore capo Paolo Auriemma, in particolare, insistono sulle presunte bugie dette da nonna Mirella Iezzi per difendere il nipote, parlando di una vera e propria, consapevole, attività di “inquinamento delle prove (…) frutto dell’ostinata volontà di difesa del nipote a dispetto di qualsiasi evenienza anche oggettiva”.
Una delle simulazioni del perito Giuseppe Monfreda, nominato dai difensori Daniele fabrizi e Serena Gasperini – nel riquadro Andrea Landolfi e Sestina Arcuri
“La corte d’assise, nelle motivazioni, abbraccia appieno la tesi dell’ incidente domestico, peraltro già ipotizzata senza successo dal gip in occasione della richiesta di custodia cautelare nei confronti dell’ indagato, con personale, illogica, irrazionale e atecnica valutazione, annullata dal tribunale del riesame”, scrive la procura nel ricorso.
“In buona sostanza – viene sottolineato – il collegio assume per genuino tutto ciò che sostiene l’imputato, senza operare nessuna valutazione sulle discrepanze ed invenzioni narrate dallo stesso Landolfi (…) il tutto sulla scorta di una personale valutazione, in contrasto con gli elementi probatori”.
Secondo la procura, anche a proposito dell’interrogatorio di due ore cui sarebbe stato sottoposto il figlioletto di cinque anni di Landolfi, la corte d’assise “ha enunciato un fatto senza neppure verificare il dato effettivo della durata della audizione protetta”. “Le due ore indicate – scrive Pacifici – si riferiscono allìintera registrazione audio/video e non all’audizione vera e propria”.
A proposito di ricostruzione, il pm contesta alla corte d’assise la condivisione della ricostruzione “per come narrata dalla Iezzi e dallo stesso imputato nella telefonata al 118 e poi nel presente processo nelle spontanee dichiarazioni rese all’udienza del 29 marzo 2021”.
“La corte – scrivono Auriemma e Pacifici – non valuta nemmeno come l’imputato descrive in maniera dettagliata i soccorsi prestati a Maria Sestina, omettendo di riferire che la precipitazione di Maria Sestina si era verificata ben 4 ore prima. Nessuna considerazione viene operata sulla omessa indicazione all’operatore sanitario dell’ora ‘dell’incidente'”.
E ancora: “All’infermiere che era a bordo dell’ambulanza intervenuta e che ha prestato i primi soccorsi l’imputato disse che la caduta era avvenuta poco prima del loro arrivo”.
In conclusione, la procura, chiedendo la riforma della sentenza e la condanna di Landolfi: “Chiede in linea istruttoria disporre perizia in relazione alla dinamica dei fatti ove codesta corte ritenesse non pienamente provata la dinamica stessa in relazione agli elementi già acquisiti. Si chiede, altresì, che venga dichiarato utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese da Landolfi Cudia Andrea in data 04.02 .2019 in quanto redatto dalla pg prima dell’inizio del procedimento”.
Silvana Cortignani
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Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

