Giuseppe Trovato
Viterbo – “Nessuna associazione di stampo mafioso”. E’ uno dei motivi del ricorso per cassazione del difensore del boss di mafia viterbese Giuseppe Trovato e della compagna Fouzia Oufir, condannati rispettivamente a 12 anni e 9 mesi e a 5 anni di reclusione in secondo grado dalla corte d’appello di Roma lo scorso 7 giugno.
Secondo l’avvocato Giuseppe Di Renzo, del foro di Vibo Valentia, sussiste un evidente “vizio di motivazione”, derivante dal “travisamento della prova”, presente fin dal primo grado di giudizio, meritevole di attenzione da parte dei giudici della suprema corte.
Con l’occasione il legale dell’ex commerciante di preziosi d’origine calabrese torna dire: “La pistola tanto osannata in sede di indagine, nella disponibilità di Trovato, rappresenta un ferro arrugginito dalle dubbie potenzialità”.
Poi ci sono le affermazioni del pentito ed ex braccio destro del sodalizio criminale italo-albanese sgominato con i tedici arresti del 25 gennaio 2019: “Lo stesso Sokol Dervishi dice che fino a dieci fa Trovato era estraneo a qualsivoglia attività criminale”.
“Il suo unico fine, definito ossessione financo nei provvedimenti cautelari, era porre fine alla concorrenza sleale operata nei suoi confronti dagli altri imprenditori del settore dei compro oro”.
Tra Trovato e Rebeshi solo uno “scambio di favori”: “E’ evidente che la tanto decantata ‘fusione’ non ha mai trovato un fine o una organizzazione comune, limitandosi di contro alla semplice concorrenza nei singoli reati”.
Ma soprattutto: “La fama criminale è quella impersonale del gruppo; un’associazione per delinquere che tra i suoi partecipi o tra i suoi capi annoveri un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa, per ciò solo, un’associazione di tipo mafioso”.
“Emerge esclusivamente una sorta di faida interna al mercato dei compro-oro e per la gestione dei locali notturni per stranieri di interesse esclusivo del coimputato Ismail Rebeshi”.
L’avvocato Giuseppe Di Renzo
“La corte d’appello di Roma – prosegue il legale di Trovato – non ha valutato criticamente le deduzioni difensive”.
“La capacità di intimidazione – ripete Di Renzo – deve appartenere alla associazione in quanto tale, non potendosi desumere la stessa dalla sola fama criminale di questo o di quel singolo associato. Per l’integrazione della fattispecie deve sussistere una condizione diffusa di assoggettamento e di omertà nella comunità nella quale si esplica l’azione della associazione derivante dalla forza prevaricatrice di quella associazione mafiosa”.
“Il tema della morfologia dell’associazione non ha mai avuto una definizione ben precisa. Dapprima si ipotizzava l’esistenza di una sorta di mafia ‘delocalizzata’, poi esclusa dai pm durante la requisitoria , in virtù del presunto legame tra Giuseppe trovato e alcuni cugini di secondo grado residenti a Lamezia Terme tacciati di mafiosità”, ricorda il difensore.
“Il giudice di primo grado, di contro, ha ritenuto necessario tener conto del contenuto della recente pronuncia della suprema corte in relazione alla consorteria criminale operante in Ostia e capeggiata da Carmine Fasciani. La corte d’appello di Roma, infine, fa riferimento a associazioni localmente denominate di tipo mafioso diverse dalle storiche cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra”.
“Si tratta dell’ipotesi che viene definita nella giurisprudenza come “mafia atipica” o “piccola mafia”, ovvero di un’organizzazione con un ridotto numero di sodali, che insiste su un territorio limitato o un determinato settore di attività, avvalendosi del metodo “mafioso”, da cui derivano assoggettamento ed omertà”, dice Di Renzo.
“La censura circa la struttura associativa – prosegue – deve riguardare anche il momento costitutivo della medesima, dando per scontato che l’avvio dell’attività di un sodalizio mafioso non dipende necessariamente da un formale atto di costituzione – sottolinea – tuttavia nel caso oggetto del procedimento non emerge con chiarezza il momento in cui il gruppo abbia preso le mosse”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

