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Ruba a casa dell’amico a Capodanno, nessun risarcimento alla vittima

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Montalto di Castro – (sil.co.) – Ruba a casa dell’amico che lo ospita a Capodanno, nessun risarcimento alla vittima.

Per la difesa, cui ha dato ragione la suprema corte, non è furto in abitazione, giuridicamente inteso, perché l’imputato non è entrato apposta per mettere a segno un colpo nell’abitazione dove, invece, si sarebbe trovato solo per trascorrere un paio di notti durante le festività di fine anno.

E’ così che la cassazione ha riqualificato il reato in “furto semplice aggravato dalle circostanze della minorata difesa e dell’abuso della relazione di ospitalità”, rearo meno grave del furto in abitazione, dichiarandolo estinto per prescrizione. A distanza di ben 17 anni dal capodanno 2005 in cui sono avvenuti i fatti.

Imputato un 56enne di Montalto di Castro, denunciato dal padrone di casa, che si è poi costituito parte civile al processo chiedendo i danni, per un furto in abitazione commesso a Baschi, in provincia di Terni, il 3 gennaio 2005. 


La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di cassazione


Il 56enne è ricorso in cassazione contro la sentenza con cui, il 12 marzo 2018, la corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza del tribunale di Orvieto del 22 aprile 2013, che, condannandolo per il reato di furto in abitazione, lo ha anche condannato al risarcimento dei danni alla parte offesa. 

Il furto, per la cronaca, è stato commesso dall’imputato “in tempo di notte, approfittando delle sue reiterate permanenze presso la dimora dell’offeso, che ivi l’aveva abitualmente ospitato in ragione del rapporto di amicizia con il figlio”.

“Ne viene che il fatto deve essere riqualificato alla stregua del delitto di furto semplice aggravato dalle circostanze della minorata difesa e dell’abuso della relazione di ospitalità”, scrivono gli ermellini nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 16 novembre hanno annullato la sentenza d’appello, accertandone la prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, intervenuta nella fattispecie addirittura prima della sentenza di primo grado. 

Abbastanza per revocare anche le statuizioni civili disposte nei confronti dell’imputato, come chiesto dalla difesa, per cui la vittima, in seguito alla condanna per furto semplice caduta in  prescrizione, non avrà alcun risarcimento.


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