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Orte – Riceviamo e pubblichiamo – In data odierna, abbiamo ritenuto opportuno interrogare il prefetto, la Asl, l’ispettorato del Lavoro e l’Anac, di fronte alla situazione – a nostro avviso – di forte irregolarità e di chiara illegittimità, dell’ordinanza nr. 12 del 20.4.2022, avente per oggetto: “Autorizzazione per le operazioni cimiteriali, in deroga all’art. 21, commi 4 e 5, del vigente regolamento di polizia mortuaria”, tramite la quale il sindaco ha ordinato la sospensione dei citati articoli.
Preliminarmente è opportuno rilevare che il sindaco non può derogare ai regolamenti comunali approvati in consiglio comunale, né può sospenderli, se non per conclamate motivazioni di contingibilità ed urgenza a tutela della pubblica incolumità.
Nell’atto, di cui si richiede l’annullamento, non vi è alcun richiamo agli artt. 50 e 54 del Tuel, né tanto meno dal corpo del provvedimento emergono motivazioni sostanziali a supporto della predetta decisione, salvo una presunta violazione della libertà dei privati?
Un ulteriore profilo di nullità dell’ordinanza è la totale mancanza di un termine, per cui l’effetto sospensivo, già di per sé illegittimo, si tradurrebbe in una situazione di indeterminatezza, che andrebbe di fatto ad incidere il regolamento comunale di polizia mortuaria, prevaricando in modo abnorme le funzioni istituzionali del consiglio comunale.
Nel merito, si rileva che l’autorizzazione ad effettuare le operazioni di inumazione, tumulazione, ecc. alle imprese di onoranze funebri, violerebbe lo stesso principio invocato dal sindaco, nel senso che, come ribadito anche dalla corte costituzionale e dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, la commistione tra lo svolgimento di attività in concorrenza, quale attività imprenditoriale di onoranze funebri, con attività pubblicistiche – gestione servizi cimiteriali – è suscettibile di alterare il confronto concorrenziale tra operatori ed, in particolare, di ostacolare la libertà di scelta dei consumatori.
Sotto un’altra prospettiva, è opportuno evidenziare che l’ordinanza sindacale non pone alcuna condizione alle imprese di onoranze funebri, qualora le stesse volessero effettuare il servizio pubblico predetto, che rimarrebbe – a nostro avviso – comunque legalmente incompatibile. Infatti le stesse avrebbero l’obbligo di iscriversi in Cciaa come impresa edile e per i lavori pubblici, essere certificate Soa, per l’esecuzione di lavoro di importo superiore a 150mila euro.
La vicenda risulta ancora più sconcertante se si pensa che attualmente il comune di Orte ha affidato, dal primo aprile, in via sperimentale e parziale, ad una cooperativa la gestione dei servizi cimiteriali, con un aumento dei costi rispetto la precedente gestione, che oltre a non essere stata prorogata fino al nuovo bando, copriva tutti i servizi cimiteriali.
Il risultato finale di tutto questo si può riassumere in quattro parole: meno servizi, più costi.
Naturalmente per i cittadini ortani, che sono costretti a subire un servizio pubblico parziale e illegittimo.
Angelo Giuliani
Daniele Proietti
Consiglieri comunali di Orte orizzonte comune
