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Caso Hassan Sharaf, indagini sul giudice che ha fissato al 2024 l’opposizione all’archiviazione

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Viterbo – (sil.co.) – Caso Hassan Sharaf, si indaga sull’omesso svolgimento senza ritardo dell’udienza camerale per decidere sulla richiesta di archiviazione. Quella, per intendersi, inizialmente fissata per il 13 marzo del 2024.

Come è noto, lo scorso dicembre, il fascicolo principale dell’inchiesta è stato avocato dalla procura generale di Roma che ha contestualmente revocato anche la richiesta di archiviazione avanzata il 15 maggio 2019 dalla procura della repubblica di Viterbo.

Aveva nel frattempo suscitato scandalo nell’opinione pubblica, a livello nazionale, l’iniziale fissazione al 13 marzo 2024 dell’udienza di opposizione all’archiviazione chiesta dai familiari di Sharaf, poi anticipata a febbraio di quest’anno dopo il clamore.


Hassan Sharaf

Hassan Sharaf


Ebbene, del ritardo nella fissazione dell’udienza camerale in seguito all’opposizione alla richiesta di archiviazione si è occupato anche il gip del tribunale di Perugia che, archiviando l’inchiesta sul pm Franco Pacifici relativamente al caso Sharaf, ha disposto ulteriori accertamenti sulla procura di Viterbo in merito ai pestaggi in carcere denunciati in un esposto del garante dei detenuti Stefano Anastasia l’8 giugno 2018.

“Un ultimo aspetto su cui si ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento di indagine – sottolinea nell’ordinanza il giudice Valerio D’Andria – attiene alla decisione del giudice per le indagini preliminari di Viterbo di fissare l’udienza di opposizione all’archiviazione avverso la richiesta di archiviazione solo al13 marzo 2024”.

“Si osserva – scrive il giudice per le indagini preliminari di Perugia – che l’indicazione di una data di trattazione dell’opposizione all’archiviazione distante circa cinque anni rispetto al pervenimento del fascicolo presso gli uffici (l’opposizione alla richiesta di archiviazione è del 7 giugno 2019) e circa quattro anni dal momento in cui gli atti risultano trasmessi al giudice per la fissazione dell’udienza (30 luglio 2020) configura prima facie un rifiuto di compiere un atto doveroso (lo svolgimento dell’udienza camerale) che si sarebbe dovuto compiere senza ritardo per ragioni di giustizia”.

“Nel caso di specie – prosegue – la singolare decisione di tenere l’udienza a distanza di quattro anni dal momento in cui viene sottoscritto il decreto di fissazione è fortemente indicativa di un atteggiamento di rifiuto doloso e, salvi i successivi necessari approfondimenti, non appare riferibile né ad una mera superficialità, né a problemi di arrettato dell’ufficio”.

Ergo, visto che “il decreto di fissazione dell’udienza presente in atti non contiene l’indicazione del magistrato firmatario, dovranno dunque compiersi accertamenti in questo senso al fine di identificare il pubblico ufficiale a cui è riferibile l’atto”.

“Dopo l’iscrizione nel registro delle notizie di reato per l’ipotesi di reato di cui all’art. 328 c.p., il pm pottà svolgere i necessari approfondimenti per valutare la sussistenza di idonei elementi a sostenere l’accusa in giudizio”.


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Presunzione di innocenza
Per indagato si intende semplicemente una persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari in un procedimento penale.

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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