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Bar e locali, scatta il divieto di somministrare bevande in bottiglie di vetro e lattine

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Luca Giampieri

Luca Giampieri

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – L’ordinanza del sindaco Giampieri sulla regolamentazione degli orari e delle attività relativi ai locali pubblici sulla vendita di alimenti e bevande nel periodo estivo.

Il sindaco ordina “per le ragioni indicate in premessa che ne formano parte integrante disciplinare gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operanti sul territorio comunale, nel modo seguente: chiusura entro le ore 01,00 nei giorni dal lunedì al venerdì; chiusura entro le ore 2, nei giorni di sabato e domenica; ore di chiusura minima: tre ore”;

Inoltre, “per le ragioni indicate in premessa che ne formano parte integrante disciplinare gli orari dei locali e sale da ballo/discoteche operanti sul territorio comunale, nel modo seguente: chiusura entro l’una di notte nei giorni dal lunedì al venerdì; chiusura entro le ore 04.00, nei giorni di sabato e domenica; ore di chiusura minima: tre ore”;

per quanto concerne le attività di intrattenimento all’ interno dei locali, durante gli orari di apertura, limitatamente all’uso, all’interno degli stessi, di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi e di impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, dovranno avvenire nel rispetto della Normativa Vigente in materia di limiti di rumorosità, di cui alla Legge nr. 447/1995, al D.P.C.M. 16.04.1995, nr. 215 e s.m.i., al D.P.C.M. 14.11.1997, al D.P.R. 19.10.2011, nr. 227 e alle norme interne dell’Ente applicabili in materia;

che:

–  l’effettuazione di piccoli trattenimenti, che non comportino alcuna attività rumorosa – quali, a mero titolo esemplificativo, presentazione di libri, esposizioni di opere e manifestazioni similari – potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell’arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

–  l’orario di svolgimento delle attività di intrattenimento deve essere indicato nella comunicazione e deve rispettare i seguenti criteri:

a. Esercizi ubicati nel centro abitato o fuori dal centro abitato ma con abitazioni nelle immediate vicinanze:

– attività svolte all’ interno degli esercizi: inizio non prima delle ore 20 e termine non oltre le ore 24;

– attività svolte all’esterno degli esercizi: solo nei giorni di venerdì e sabato, inizio non prima delle ore 20 e termine non oltre le ore 24.00;

b. Esercizi ubicati fuori centro abitato e privi di abitazioni nelle immediate vicinanze:

– Attività svolte all’ interno degli esercizi: inizio non prima delle ore 9 termine non oltre le ore 24;

– Attività svolte all’esterno degli esercizi: inizio non prima delle ore 9 termine non oltre le ore 24;

Obblighi per i titolari dei locali 

È  fatto obbligo ai rispettivi titolari ed ai loro responsabili di:

a. invitare gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone, sia all’ interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata di pertinenza del proprio locale, anche avvalendosi di addetti al controllo. L’accertata violazione, fatta salva la responsabilità del titolare in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione del suolo pubblico con tavoli e sedie;

b. adottare le soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme igieniche e basilari di rispetto dell’ambiente nell’area esterna di stretta pertinenza dell’esercizio;

c. attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

d. osservare le Disposizioni di Legge poste a tutela dei minori;

e. rispettare rigorosamente i limiti dell’area esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato con tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;

f. assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di chiusura dell’Esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata, l’area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa libera avendo cura che le relative operazioni, se effettuate in orario serale e notturno, siano svolte in modo da non disturbare il riposo delle persone;

g. non permettere, durante gli orari di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre il suolo pubblico autorizzato.

Il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di intrattenimento.

Obblighi per i frequentatori dei locali:

Per motivi di tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la Pubblica incolumità tutte le Aree Pubbliche, soprattutto quelle del Centro Storico, anche in funzione dell’agibilità della sicurezza conservativa dei Beni Storici, Artistici e Monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è vietato:

a.  gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono Pericolo per l’Incolumità Pubblica e Pregiudizio per il Decoro della Città;

b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio Atti Vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati, ecc.;

c. imbrattare con disegni, scritte e simili, i muri degli Edifici di Culto e i Monumenti Storico-Artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante l’abbandono di rifiuti solidi o liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;

d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come alterchi, schiamazzi, molestie che impediscano il Diritto di Serena Convivenza Civile;

e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;

f. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei Locali Pubblici;

g. fermarsi dinanzi gli accessi delle residenze private, non consentendo a chi vi abita o dimora l’ingresso in modo agevole ed in piena sicurezza;

h. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto oltre le Aree appositamente Autorizzate, di pertinenza dei Locali Pubblici;

i. sostare le auto e i motoveicoli, in strade e piazze ove vige il divieto, in modo tale da provocare intralcio alla Circolazione e alla Sicurezza Stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona;

j. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto oltre i limiti della normale tollerabilità in ragione anche del Rispetto della Quiete Pubblica e del Riposo delle Persone;

k. il divieto assoluto di consumazione di bevande in contenitori di vetro e lattine su area pubblica o ad uso pubblico, ad eccezione della somministrazione all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree di pertinenza degli stessi, preventivamente autorizzate dall’Ente. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione e il consumo delle stesse fuori dalle predette aree sarà consentito solo in bicchieri di carta o di plastica previa spillatura o mescita da parte di chi effettua la somministrazione.

Dispone:

fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del c.p., la mancata osservanza delle disposizioni prescritte dalla presente ordinanza, nonché quelle dettate in materia di tutela dall’inquinamento acustico previste dalla L. 447/95, prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

In caso di inottemperanza delle disposizioni prescritte dalla presente ordinanza sarà applicata la Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma di  500 euro, come previsto dall’art. 7-bis D.Lgs. 267/2000.

Il pagamento di una somma da 516,00 euro a 5.160,00 euro nei casi di superamento dei limiti di emissione sonora/acustica e dei valori previsti (Legge nr. 447 del 26.10.1995 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico).

La presente Ordinanza ha efficacia dalla sua Pubblicazione all’Albo Pretorio e per i successivi sessanta giorni e verrà inoltre pubblicata anche sul Sito Internet del Comune di Civita Castellana.

Avverte:

che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge nr. 241/1990, Avverso la Presente Ordinanza è ammesso il Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio, o, alternativamente, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dispone:

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di Civita Castellana.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza: alla Prefettura di Viterbo; alla Questura di Viterbo; al Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo; al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestale di Viterbo; alla Stazione Carabinieri Forestale del Comune di Civita Castellana; alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Civita Castellana; alla Polizia Locale di Civita Castellana; alla Provincia di Viterbo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”. 

Il sindaco Luca Giampieri


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