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Coppia vittima degli strozzini per la crisi post lockdown, definitiva una condanna

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Carabinieri

Indagini dei carabinieri

Michele Adragna

Titolare del fascicolo il pm Michele Adragna

Viterbo – (sil.co.) – Definitiva la condanna a un anno e otto mesi a uno dei cinque componenti della presunta banda di usurai e taglieggiatori arrestati dai carabinieri nella primavera del 2021 con l’accusa di avere ricattato e strozzato un ristoratore viterbese e la moglie.

Entrerà invece nel vivo il prossimo 14 settembre, con l’ascolto dei primi testimoni dell pm Michele Adragna, titolare dell’inchiesta, il processo agli altri quattro arrestati dei sette indagati, due dei quali rimasti a piede libero, che avrebbero minacciato il marito di far finire la figlia sulla sedia a rotelle e di fargli violentare la moglie se non avessero pagato.

Avrebbero approfittato delle difficoltà economiche della coppia, lui ristoratore e lei titolare di un’avviata pescheria, in crisi durante l’estate-autunno del 2020 a causa del mancato rientro degli investimenti nelle rispettive attività, che all’epoca andavano a gonfie vele, in seguito al lockdown generale scattato con l’esplosione della pandemia di Covid.

Tra gli imputati una coppia, marito e moglie, di 44 e 43 anni, che avrebbero prestato i soldi alle vittime.

Il fratello del 44enne, un 52enne, ha patteggiato lo scorso 9 dicembre davanti al gip del tribunale di Viterbo una pena concordata di un anno e otto mesi con lo sconto di un terzo del rito. Una pena diventata ora definitiva, dopo che la cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa.

La difesa ha presentato ricorso lamentando la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e contestando la congruità del trattamento sanzionatorio

“Il giudice di merito – si legge nelle motivazioni della sentenza del 15 aprile 2022, pubblicate l’8 luglio – nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate circostanze concorrenti), dall’altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto”.


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