Stefano Pavani e la vittima Daniele Barchi
Viterbo – (sil.co.) – Omicidio del Suffragio, pubblicate il primo luglio le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 28 febbraio la corte di cassazione ha reso definitiva la condanna a 15 anni di reclusione di Stefano Pavani, mentre sarà sottoposta a perizia psichiatrica in autunno l’allora fidanzata Azzurra Cerretani, imputata di concorso in omicidio volontario aggravato dopo quattro anni.
Stefano Pavani è il 35enne originario di Corchiano cui è stato riconosciuto il vizio parziale di mente nell’ambito del processo per la morte di Daniele Barchi, il 42enne barbaramente torturato e ucciso la notte tra il 20 e il 21 maggio 2018 nel suo monolocale al pianoterra nella centralissima traversa di corso Italia a Viterbo.
La difesa, tra l’altro, nonostante il prolungato massacro, ha tentato la carta dell’omicidio preterintenzionale.
Il 22 ottobre 2020 i giudici della corte d’appello, confermando la condanna di primo grado del 10 luglio 2019 del gup del tribunale di Viterbo, hanno confutato la tesi difensiva secondo la quale il diagnosticato e conclamato disturbo di personalità di cui soffriva l’imputato avrebbe dovuto essere riconnesso a uno stato di totale e incolpevole ubriachezza, capace di produrre un corto circuito fra due condizioni di estremo disagio, tale da determinare la perdita totale delle capacità cognitive e volitive.
Omicidio in via Fontanella del Suffragio – Il cadavere scoperto dalla polizia
Secondo l’ipotesi accusatoria, avallata dai giudici di merito, l’imputato ha volontariamente cagionato la morte di Barchi, colpendolo con ripetute percosse in ogni parte del volto e del corpo, in modo tale da procurare alla vittima fratture costali multiple, bilaterali e plurifocali con infiltrazione emorragica dei tessuti molli intercostali e contusioni del parenchima polmonare, nonché lesioni emorragiche meningoencefaliche, toraciche, craniche e del collo, e in modo tale da comprimere la regione cervicale della vittima.
Il complesso delle lesioni descritte ha determinato il decesso per arresto cardiocircolatorio del Barchi, il quale, inoltre, è stato ferito con un coltello, un forchettone da cucina e una bottiglia di vetro.
Gli ermellini ricordano come in appello sia stata “esclusa con certezza l’intossicazione cronica da alcool, come chiarito dalla perizia Traverso-Biagiotti”, nonché l’ipotesi di “ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore o, comunque, involontaria”, deponendo in senso contrario il fatto che “nell’appartamento dove si era consumato l’omicidio vennero trovate solo poche bottiglie di birra e non poteva dirsi in quanto tempo l’imputato le avesse bevute”.
L’intervento della polizia scientifica
Pavani, inoltre, mise in atto “condotte sintomatiche di lucidità di pensiero, incompatibile con uno stato di totale ubriachezza, quando costrinse la vittima a consegnargli il cellulare, quando la costrinse a chiamare i genitori per ottenere del denaro da costoro, quando ebbe la prontezza di allontanarsi dal luogo del crimine dopo aver commesso il fatto”.
In ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale la corte d’appello ha espresso il convincimento che, nella specie, si ravvisassero addirittura gli estremi del dolo alternativo di omicidio, ” palese dalle modalità efferate con cui Pavani agì, raggiungendo una soglia di aggressività tale da risultare totalmente indifferente alle conseguenze che sarebbero derivate dalla sua condotta”.
“L’imputato, infatti, continuò a colpire la vittima quando questa era ormai quasi incosciente, la scaraventò più volte contro un pianoforte e una sedia a sdraio costringendo, al contempo, la sua fidanzata Azzurra Cerretani (fidanzata dell’aggressore) a partecipare alla violenza colpendo ancora il Barchi con un forchettone da cucina”.
Azzurra Cerretani, accusata di concorso in omicidio dopo quattro anni
“L’intossicazione da alcool (o da sostanze stupefacenti) – ricordano i giudici della suprema corte – può influire sulla capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti configurabili quale vera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente”.
“La corte d’assise di appello ha correttamente affermato, in sintonia con il collegio peritale si legge ancora – che il consumo di alcool, nel caso di specie, non poteva essere preso in considerazione ai fini della valutazione della imputabilità del soggetto, non ricorrendo le condizioni per formulare la diagnosi di cronica intossicazione da alcool”.
“Altrettanto correttamente la corte di merito ha escluso potesse parlarsi di ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore, o, comunque, involontaria, valorizzando, in modo logico, circostanze e comportamenti incompatibili con un’attività cognitiva obnubilata dall’alcool”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.



