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Tuscania – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso di Bioenergia e Ambiente srl contro Regione Lazio e Eg Sole srl per l’annullamento della determinazione assunta dalla Regione Lazio nel 2021 avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 50 MWp a Tuscania, su una superficie recintata di 66,6 ettari circa connesso alla Rtn, in località Formiconcino, formulando contestualmente richiesta di risarcimento dei danni.
Bioenergia e Ambiente srl contestava l’assenza delle condizioni poste a garanzia della rimozione e dello smaltimento dell’impianto alla scadenza dei 30 anni di vita dello stesso; l’assenza di misure compensative in favore del comune di Pontinia; l’assenza, in capo alla Eg Sole srl della disponibilità dell’area e, soprattutto, l’omessa valutazione da parte della Regione dell’impatto cumulativo degli impianti esistenti; il difetto di motivazione e la violazione dei principi di ragionevolezza e del giusto procedimento.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2022 la domanda cautelare è stata abbinata al merito. Le parti hanno, quindi, presentato memorie e all’udienza pubblica del 6 maggio 2022 la causa, sentiti i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione. In data 21 luglio 2022 è stato depositato formale atto di rinunzia al ricorso, ma oltre i termini.
“Il ricorso è inammissibile – si legge nella sentenza pubblicata il 3 agosto – è invero fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla difesa di Eg Sole srl e Regione Lazio”.
“L’impugnativa, dichiaratamente finalizzata ad inibire gli effetti pregiudizievoli per la salute e l’ambiente che si assumono derivanti dai provvedimenti impugnati – spiegano i giudici amministrativi – risulta promossa da una società di capitali che opera nello stesso campo di interesse della controinteressata Eg Sole srl (e, presumibilmente, in concorrenza con la stessa), svolgendo attività prevalente nel campo della costruzione di impianti destinati alla produzione e al trasporto di energia elettrica”.
“In punto di legittimazione, pertanto, se da un lato è pacifico che la ricorrente non può usufruire del criterio legale previsto in materia ambientale – proseguono – dall’altro è altrettanto evidente l’assenza, in capo alla odierna istante, del carattere di ente esponenziale di interessi ambientali, in quanto, e in disparte la costituzione della stessa in forma societaria, non è stata documentata alcuna stabile e formale finalità di tutela ambientale di cui la società si sarebbe fatta, per statuto, carico”.
“Risulta, quindi, di per sé inibita la possibilità di fare ricorso ai requisiti di legittimazione elaborati in giurisprudenza per riconoscere comunque alle associazioni la titolarità dell’azione in materia ambientale.Né risulta che la ricorrente patisca effetti lesivi diretti derivanti dal provvedimento autorizzatorio oggetto di causa, sicché il provvedimento impugnato è comunque inidoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo e impedisce, quindi, di configurare sul piano processuale la legittimazione ad agire nei confronti dell’atto di autorizzazione unica oggetto di contestazione”.
“Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, risultando, peraltro, non esaminabile l’atto di rinunzia al ricorso formulato, notificato alle altre parti e depositato successivamente al passaggio in decisione della controversia in violazione delle puntuali prescrizioni contenute nell’art. 84 c.p.a.”.
