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Guerra tra pompe funebri per la sala del commiato, decide il Tar del Lazio

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Montefiascone

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Montefiascone – (sil.co.) – Guerra tra pompe funebri per la sala del commiato. 

Al centro delle querelle la sala del commiato di Montefiascone, con il Tar del Lazio che ha appena bocciato il ricorso di un’impresa di pompe funebri contro un’agenzia concorrente e contro il Comune.

Tra le contestazioni, la destinazione dei locali non a “sala del commiato”, in cui cioè si può fare la veglia funebre solo ed esclusivamente a bara chiusa, ma a “casa funeraria”.

La ditta ricorrente ha chiesto ai giudici amministrativi l’annullamento del provvedimento autorizzativo formatosi a seguito del silenzio assenso in ordine alla domanda inoltrata dall’impresa concorrente nel 2019 per l’apertura di una sala del commiato in ottemperanza al regolamento approvato dal consiglio comunale il 15 aprile 2015.

Il provvedimento autorizzatorio implicito sarebbe stato illegittimo in quanto il comune avrebbe omesso di acquisire il parere di compatibilità edilizia-urbanistica, il parere igienico-sanitario della Asl Vt-1, quello del servizio cimiteri e quello dell’ufficiale di anagrafe. Sarebbe stata inoltre carente la documentazione allegata alla Scia, mancando il certificato di prevenzione incendi o la relativa istanza da inoltrare al comando dei vigili del fuoco, la documentazione di previsione di impatto acustico e la dichiarazione di agibilità dei locali della sala del commiato.

La pubblica amministrazione, assistita dagli avvocati Michele Bromuri e Daniele Marongiu, ha fatto notare anzitutto come il regolamento comunale non osti all’apertura di ulteriori sale del commiato da parte degli operatori delle onoranze funebri operanti sul territorio comunale, limitandosi a fissarne le caratteristiche tecniche. L’esistenza della sala del commiato non avrebbe quindi avuto alcuna incidenza sul mercato delle imprese funebri a Montefiascone.

“Le resistenti – si legge nella sentenza – rilevano che la sala del commiato della controinteressata è stata fatta oggetto di ripetute verifiche ed ispezioni, da cui è emersa la sua piena conformità, mentre è irrilevante la circostanza secondo cui la controparte avrebbe adibito i locali alla diversa attività di casa funeraria, in quanto il regolamento assoggetta l’attività di sala del commiato alla medesima e più stringente disciplina igienico-sanitaria per le camere mortuarie o case funerarie, risultando così in ogni caso salvaguardato il sottostante interesse pubblico”.

“La posizione di interesse collegata all’affermata lesione della concorrenza non trova basi fattuali, posto che nessuna attività analoga a quella della controinteressata risulta essere stata avviata dalla ricorrente, che si limita ad affermare di avere un mero intento di avviare l’iniziativa e non dimostra il possesso dei requisiti astrattamente necessari per l’attività medesima”.

Ergo: “Il ricorso è inammissibile ed infondato per difetto di legittimazione della ricorrente – concludono i giudici amministrativi nella sentenza – in quanto non sussiste la legittimazione della ricorrente a contestare l’apertura dell’attività della controinteressata”.


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