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Indennità antincendio, bocciato dal Tar il ricorso di 27 militari dell’aviazione

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Viterbo – (sil.co.) – Emergenza incendi, bocciato dal Tar del Lazio il ricorso di 27 ufficiali e sottufficiali appartenenti all’aviazione dell’esercito italiano per il riconoscimento della indennità antincendio da parte della presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per la protezione civile.

I ricorrenti erano in servizio a Viterbo e hanno svolto, rispettivamente, a seconda dei casi, compiti di pilota e/o di specialista di bordo, come componenti di equipaggi di volo.

Nel ricorso hanno sottolineato, tra l’altro, come l’attività di collaborazione nel contrasto agli incendi boschivi non rientri tra i compiti istituzionali ordinari della forza armata.


Elicottero dell'Aves in campo per l'antincendio

Elicottero dell’Aves in campo per l’antincendio


All’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, mentre risale al 30 agosto la pubblicazione della sentenza con cui i giudici della sezione prima bis del Tar del Lazio dichiarano infondato il ricorso.

Tutti i 27 ricorrenti si sono rivolti ai giudici amministrativi per ottenere l’accertamento del diritto, da ciascuno rivendicato, di ottenere il pagamento integrale del compenso per servizio antincendio come previsto dall’ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 emanata dall’allora ministero per il coordinamento della protezione civile.

Fino all’anno 2009 compreso, nella misura completa senza le limitazioni collegate all’arco dei quattro mesi estivi e indipendentemente dal numero delle missioni di spegnimento. Dal 2010 e fino alla cessazione da parte di ciascun ricorrente del servizio, nella misura prevista dalla convenzione stipulata in data 27 novembre 2008 tra la presidenza del consiglio dei ministri- dipartimento della protezione civile e il ministero della difesa per il personale militare navigante pilota su aeromobili di proprietà della protezione civile.


L'elicottero CH dell'esercito sul lago di Bolsena

L’elicottero CH dell’esercito sul lago di Bolsena


I ricorrenti, tramite il difensore, hanno sottolineato come siano stati assegnati al servizio di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi e lamentano di avere ricevuto dall’amministrazione della difesa un trattamento economico non conforme e “deteriore” rispetto a quanto previsto, prima, la citata ordinanza del 1986 e, poi, dal momento dell’entrata in vigore della convenzione del 27 novembre 2008 che l’ha sostituita.

L’indennità sarebbe inoltre spettata loro indipendentemente dal numero delle missioni compiute, essendo legata viceversa alla particolare professionalità richiesta agli equipaggi di volo impiegati nell’attività che è caratterizzata da continua preparazione e specifico addestramento.

Il ministero della difesa ha eccepito l’infondatezza del ricorso, nonché la sua genericità, non essendo dimostrata la effettiva partecipazione dei singoli istanti al servizio per il quale è stata chiesta l’indennità.


Dall'elicottero dell'Esercito - Sullo sfondo l'incendio, in primo piano il Tevere

Dall’elicottero dell’Esercito – Sullo sfondo l’incendio, in primo piano il Tevere


Secondo i militari lo speciale compenso previsto dall’ordinanza del 1986 deve essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall’amministrazione, indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate.

“Questo collegio – si legge nella sentenza – osservando che il tema in controversia è stato interessato, nel corso degli anni, da oscillazioni giurisprudenziali nelle soluzioni date, rivelatesi in diverse occasioni divergenti, ritiene di condividere gli indirizzi più recentemente seguiti da questo Tar (vedi, in particolare, le sentenze n. 2202 del 2019 e n. 2237 del 2019), in base ai quali sono state ritenute infondate analoghe domande vantate da personale delle forze armate”.

I giudici del Tar, ammettendo come la giurisprudenza non sia affatto univoca, sottolineano il “corposo indirizzo giurisprudenziale” che stabilisce “l’impossibilità di corrispondere la richiesta indennità da parte dell’amministrazione in quanto istituto da tempo abrogato, per effetto della riforma del sistema di contrasto agli incendi introdotto sia dalla legge n. 225/1992, che dalla successiva ordinanza n. 3251 del 2002”.

Da allora, in sostanza, secondo il Tar del Lazio, trovano applicazione esclusivamente specifici protocolli di convenzione sottoscritti dalla presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento della protezione civile ed il ministero della difesa che regolano la materia anche per quanto concerne il trattamento economico.

Ciò trova conferma – spiegano i magistrati capitolini – nel fatto che nel 2008 è stata sottoscritta una cconvenzione che istituisce uno specifico compenso denominato ‘compenso forfettario di volo’, spettante esclusivamente al personale navigante pilota comandato a svolgere attività antincendio presso il dipartimento della protezione civile, che è distinto dal restante personale militare che, pur concorrendo al servizio con aeromobili della forza armata, ha titolo esclusivamente al trattamento economico accessorio previsto per il personale militare in particolari posizioni”.

In conclusione il Collegio osserva che l’ordinanza del febbraio del 1986, invocata dai ricorrenti al fine di vedersi corrisposta la speciale indennità per il periodo in cui essi affermano di aver partecipato al soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi, non può trovare più applicazione, a seguito del riordino, sia normativo che amministrativo, delle indennità relative.

Ultimo, ma non ultimo. “Giova evidenziare – si legge – che il personale ricorrente, appartenente all’aviazione dell’esercito italiano, è stato chiamato, nell’ambito delle ordinarie attività di volo a partecipare alle esercitazioni ed operazioni di spegnimento degli incendi, e risulta già destinatario di indennità specifiche prevista dalle norme relative all’impiego del personale militare in particolari posizioni (indennità di missione, straordinario ovvero Cfi), con conseguente illegittima duplicazione di diverse indennità, ove fosse corrisposta anche quella richiesta in questa sede”.


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