Viterbo – (sil.co.) – Accolto dalla cassazione il ricorso di un ex camorrista ergastolano detenuto a Mammagialla che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con cui lo scorso 23 novembre gli è stata negata la semilibertà dal tribunale di sorveglianza di Roma.
Si tratta di un 57enne originario dell’hinterland napoletano, in carcere da 26 anni e condannato in via definitiva il 6 febbraio 1998 al “fine pena mai” per omicidio, associazione per delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione.
La richiesta era stata bocciata in quanto il recluso sarebbe dovuto tornare nei suoi luoghi d’origine, in Campania, per lavorare in una carrozzeria, col rischio di venire nuovamente intercettato dalla criminalità organizzata e tornare a delinquere, pur dando atto dei significativi progressi conseguiti dal condannato, sicuramente idonei a giustificare l’accesso alla misura richiesta.
Il carcere di Mammagialla
La suprema corte ha accolto il ricorso della difesa, annullando l’ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di Roma “che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni evidenziate”.
Il tutto sulla scorta del fatto che, come preso atto dallo stesso tribunale di sorveglianza, il condannato dal settembre 2016 usufruiva già di permessi premio e nell’ottobre 2018 era stato ammesso al lavoro all’esterno, anche se nel maggio 2019 e poi a febbraio e luglio 2020 gli erano state respinte tre istanze di semilibertà e liberazione condizionale “a causa dell’inidoneità risocializzante dell’opportunità lavorativa prospettata, in quanto avrebbe dovuto svolgersi nel contesto territoriale di origine nel quale erano stati commessi i gravi reati in espiazione”.
Il 57enne avrebbe dovuto lavorare presso una carrozzeria a poca distanza dai comuni di Casandrino e Grumo Nevano, dove operava il sodalizio criminale di appartenenza, motivo per cui “avrebbe potuto verosimilmente essere oggetto di attenzione da parte della locale criminalità organizzata, anche tenuto conto del fatto che non risultava formalmente dissociato dal gruppo di appartenenza”.
A proposito dell’affermata “mancata dissociazione” dal sodalizio di appartenenza, secondo la difesa, concorde la cassazione, appare contraddetta dall’ordinanza n. 543/2016, con la quale il tribunale di sorveglianza dell’Aquila aveva accertato la “impossibilità di una sua collaborazione con la giustizia a causa dell’avvenuta recisione dei collegamenti con l’organizzazione criminale d’origine”.
Per la cassazione, che ha deciso all’udienza dello scorso 9 giugno, il ricorso è fondato. Nelle motivazioni pubblicate il 24 agosto, i giudici capitolini, tra le altre cose, scrivono “non hanno spiegato da quali emergenze probatorie abbiano tratto gli elementi per prevedere – peraltro in forma dubitativa – che, dopo ben 26 anni di detenzione effettiva e, dunque, di lontananza dal territorio di origine, al suo rientro, avrebbe potuto essere oggetto di attenzione da parte del crimine organizzato; riferimento, quest’ultimo, che pecca di genericità”.
