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Rivalità tra cacciatori per ruolo caposquadra sfocia in processo per calunnia

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Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio

Viterbo – (sil.co.) – Un caso di rivalità tra cacciatori per il ruolo di caposquadra sfocia in un processo per calunnia, la cui presunta vittima è un appuntato dei carabinieri. Annullata dal Tar del Lazio la revoca del porto d’armi al rivale, imputato nel procedimento.

No alla revoca del porto d’armi per uso caccia disposta lo scorso 4 luglio dalla questura di Viterbo, il Tar del Lazio lo scorso 4 ottobre ha disposto l’annullamento del decreto con cui era stata disposta la misura cautelare nei confronti di un privato cittadino. 

Il provvedimento impugnato, secondo quanto emerso, avrebbe avuto fondamento su un procedimento per calunnia in concorso a carico del ricorrente, avviato a seguito della denuncia presentata da un appuntato dei carabinieri, quale parte offesa e destinatario a sua volta di denunce querele da parte di vari soggetti tra cui lo stesso ricorrente. 

Tutti i procedimenti a carico dell’appuntato, tranne uno, nel frattempo sarebbero stati archiviati per insufficienza di prove: “Non ricavandosi – secondo la difesa – elementi idonei a ritenere che il ricorrente possa abusare dell’uso delle armi, non venendo in evidenza condotte violente e trattandosi peraltro di soggetto titolare di porto d’armi per uso sportivo da svariati anni le cui condotte, oggetto del rinvio a giudizio, sarebbero state integrate dalla presentazione di querele ritenute dalla parte offesa calunniose”.

“In relazione ai fatti denunciati dal ricorrente e dagli altri querelanti accusati di calunnia – si legge nel ricorso – non vi è stato alcun accertamento penale definitivo nel senso della loro insussistenza”.

“Neanche nei tre anni, dal 2014 al 2017, nei quali si sarebbe registrata la evocata situazione di conflittualità (addebitabile alla rivalità tra il ricorrente e la parte offesa per il conteso ruolo di capo della locale squadra di caccia), è stato riscontrato un comportamento scorretto nell’uso delle armi”.

“Il provvedimento – secondo i giudici amministrativi – appare allo stato carente sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione con riguardo alle condotte sulla cui base è stato formulato un giudizio prognostico negativo alla attualità, tanto più che si tratta di condotte non ancora accertate in sede penale e non sintomatiche in via immediata e diretta di possibile abuso nell’uso delle armi”.


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