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“Dl aiuti Quater, due proposte di emendamento per superare la crisi del gestore del servizio idrico”

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Contatori dell'acqua

Contatori dell’acqua

 

Progetto cash flow

Progetto cash flow

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di alcuni amministratori della Tuscia al presidente del consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell’Economia, al ministro per lo Svuluppo economico – Di seguito vogliamo portare alla vostra attenzione due proposte di emendamento al D.L. aiuti Quater recependo le richieste di intervento per superare le criticità del gestore del servizio idrico integrato nel nostro territorio Ato 1 Lazio Nord, conseguenti agli aumenti esorbitanti del costo per l’energia elettrica.

Costo che per l’attuale gestore, fino a 4 mesi fa, incideva per una quota pari a circa il 20% del proprio fatturato e che, in parte a causa degli ultimi sviluppi legati in parte alla guerra russa in Ucraina e soprattutto alla esorbitante speculazione finanziaria che verte attorno alla questione “energia”, rischia di assorbire oltre il 70% dello stesso mettendo, di fatto, in forte pericolo la sopravvivenza di un servizio essenziale come quello della fornitura di acqua a decine di migliaia di famiglie e imprese con conseguenze inimmaginabili.

La proposta riguarda due emendamenti al Dl aiuti Quater in quanto i gestori del servizio idrico integrato, per la natura economica della loro attività, non rientrano nella classificazione di aziende energivore pur essendo enormemente legate alla stessa per il funzionamento di tutti gli impianti.

Per tale motivo non possono accedere ai sostegni più consistenti messi in campo dal governo Draghi prima e da ultimo anche dall’attuale governo, per le aziende energivore, pur potendo attingere all’esiguo credito di imposta (12% per il secondo trimestre 2022; 15% nel terzo trimestre 2022) per coloro che hanno una potenza superiore ai 16,5 kw, e, per i mesi da ottobre a dicembre 2022 (30%) per coloro che hanno una potenza superiore a 4,5 kw, avendo oltre 350 Pod sparsi per la provincia ed in considerazione delle percentuali di incremento subite (dal mese di luglio 2022 il totale delle fatture mensili è passato dai consueti 500.000,00 euro circa ad oltre 2.000.000,00 di euro) tale forma di aiuto risulta essere inefficace negli importi oltre che di difficile attuazione.

Di seguito suggeriamo due proposte di emendamento:

Art. 1 bis: (Disposizioni straordinarie per i gestori del Servizio Idrico Integrato)

alle imprese che gestiscono il servizio idrico integrato, il cui costo per l’energia elettrica ha subito incrementi superiori al 50% nei primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, al fine di garantire la continuità dell’erogazione di un servizio primario per i cittadini, è riconosciuto un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30% del costo per energia elettrica sostenuto dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre 2022, così come risultante da apposite fatture di acquisto. Il credito è cumulabile con eventuali altri aiuti e sostegni ottenuti nell’annualità 2022 per le stesse finalità. In alternativa al credito di imposta i gestori del servizio idrico integrato possono richiedere l’accredito diretto del contributo sul proprio conto corrente presentando specifica opzione.

Art. 14 bis: (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482- ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Per far comprendere meglio la gravità della situazione si allega un prospetto di cash-flow elaborato da una società del settore incaricata dall’azienda Talete spa.

Inoltre, la situazione verificatasi, che non riguarda solo Talete ma è estesa a tutte le società, private e pubbliche, che gestiscono il servizio idrico, non differisce da quella prodotta dalla pandemia Covid- 19 perché identica ne è la imprevedibilità.

Il governo, allora, rispose con l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. “Liquidità”) conv. in L. 05/06/2020 n. 40, che successivamente venne sostituito dall’art. 1 comma 266 delle L.30.12.2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021). Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3 co. 1-ter del DL 30/12/2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 25/02/2022 n. 15, l’art. 6 del decreto Liquidità stabilisce che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2021:

1) non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis 4, 5 e 6 e 2482-ter cod. civ.;
2) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodeciesc, co. 1 cod. civ..

Per le perdite emerse negli esercizi 2020 e 2021 non si applicano le disposizioni che obbligano le assemblee delle società di capitali, in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, alla sua ricostituzione con relativo ripianamento delle perdite ed è stata disposta la non operatività dello scioglimento delle società di capitali per la medesima situazione, con posticipazione del termine al quinto anno successivo al bilancio 2021.

La scelta del governo, relativamente alle società pubbliche, ha evitato l’applicazione urgente degli artt. 14 e 21 del Tusp che avrebbero determinato una ricaduta sui bilanci pluriennali degli Enti Locali, essendo l’obbligo di accantonamento (per gli enti in contabilità finanziaria) una regola prudenziale di bilancio preordinata al successivo utilizzo delle risorse accantonate per il ripiano delle perdite subite dalla società (art.21 co. 3-bis).

Gli enti in contabilità civilistica avrebbero invece dovuto svalutare la partecipazione nel corso dell’esercizio successivo per un importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata qualora il risultato negativo non fosse stato immediatamente ripianato.

Fiduciosi di un vostro urgente positivo riscontro sul tema formuliamo distinti saluti.

Valerio Biondi
Consigliere Comunale di Civita Castellana

Rita Bonanni
Consigliere Comunale di Ronciglione

Yuri Cavalieri
Consigliere Comunale di Civita Castellana

Maurizio Romani
Consigliere Comunale di Civita Castellana

Mario Mengoni
Sindaco di Ronciglione

Domitilla Agostini
Consigliere Comunale di Acquapendente

Federica Friggi
Consigliere Comunale di Acquapendente

Ugo Pierallini
Vice Sindaco Bassano Romano


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