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Gli tolgono la patente per guida in stato di ebbrezza, il medico: “Impossibili solo gli occhi lucidi con un tasso superiore a 3”

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Viterbo - Il tribunale

Il tribunale di Viterbo


Viterbo – (sil.co.) – Gli tolgono la patente per guida in stato di ebbrezza, il medico: “Impossibili solo gli occhi lucidi con un tasso superiore a 3”. Ne è scaturito un processo, ripreso pochi giorni fa davanti al giudice Roberto Cappelli, che ha ascoltato sull’argomento il consulente medico legale Alfredo Borghetti.

Borghetti, nel corso dell’udienza, ha illustrato le tabelle ministeriali circa i sintomi accusati da soggetti che si sottopongono ad alcoltest. Ha inoltre depositato una sentenza del giudice Giacomo Autizi circa la compatibilità tra alcol e uso di Depakin, un farmaco antiepilettico.

Ma soprattutto ha illustrato la sintomatologia accusata dall’imputato, completamente discordante con il valore 3.3 rilevato dall’etilometro, depositando sentenze della corte di cassazione e anche del tribunale di Bologna.

“Con un tasso alcolemico 3.3, il conducente avrebbe dovuto essere praticamente in coma, non si sarebbe dovuto reggere in piedi – spiega il dottor Borghetti – invece appariva lucido, orientato nel tempo, luogo e spazio e anche l’eloquio con le forze dell’ordine era chiaro e senza ostentamenti. Che avesse bevuto non c’è dubbio, ma quanto realmente era il tasso alcolemico nel sangue? Chi sa rispondere?”.

Secondo le tabelle, con un tasso tra 1.6 e 3 grammi/litro, i sintomi vanno dalla compromissione grave dello stato psicofisico ai comportamenti aggressivi e violenti, dalla difficoltà marcata a stare in piedi o camminare allo stato di inerzia generale, dall’ipotermia al vomito. 

“Oltre 3 c’è lo stato di incoscienza – avverte il professor Borghetti – oltre 4 si rischia la morte per arresto respiratorio”. 

Il processo è stato rinviato per la sentenza.


Alfredo Borghetti

Alfredo Borghetti


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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