Viterbo – (sil.co.) – Legittimo l’arresto di un viterbese di 44 anni per evasione dai domiciliari e furto di un cellulare, messo a segno sei mesi fa ma non convalidato dal giudice per mancanza di flagranza.
La cassazione ha accolto lo scorso 8 novembre il ricorso della procura della repubblica di Viterbo contro l’ordinanza emessa a giugno dal tribunale. Le motivazioni sono state pubblicate il 14 dicembre.
In sostanza, come sostenuto dal pubblico ministero, bene hanno fatto le forze dell’ordine a procedere all’arresto.
Roma – La corte di cassazione
Il tribunale di Viterbo, con provvedimento dell’11 giugno 2022, non ha convalidato l’arresto eseguito a carico dell’imputato nella flagranza dei reati di furto di un telefono cellulare e di evasione dalla detenzione domiciliare, contestati come commessi in Viterbo il 10 giugno 2022.
Il 44enne nella mattinata si sarebbe allontanato dal proprio domicilio senza autorizzazione commettendo il furto di un telefono cellulare, venendo rintracciato alle 12,52 presso la propria abitazione (dove nelle ore precedenti non risultava reperibile) e trovato nella disponibilità del cellulare rubato, a seguito della segnalazione del furto – avvenuto attorno alle 12,20 – da parte della vittima, che lo conosceva di vista.
Quanto all’evasione, secondo il tribunale non vi sarebbe stata flagranza poiché il 44enne era stato rintracciato mentre si trovava presso il domicilio, dove era ristretto, a nulla rilevando il fatto che se ne fosse in precedenza allontanato, atteso che quest’ultima circostanza era stata appresa dalla polizia giudiziaria su segnalazione della presunta parte offesa.
Quanto al furto, parimenti, il ritrovamento della refurtiva non era avvenuto a seguito della scoperta della res da parte della polizia, ma in conseguenza della denuncia della presunta vittima, che aveva indicato nel 44enne l’autore del furto, nonché del fatto che lo stesso, una volta raggiunto dagli operanti presso la propria abitazione, consentiva agli stessi il ritrovamento dell’apparecchio all’interno della stessa.
Per il pubblico ministero ricorrente in primo luogo c’era la quasi flagranza del delitto di furto, atteso che il reo è stato sorpreso “con cose o tracce” dalle quali è risultato che egli aveva commesso il reato immediatamente prima, a nulla rilevando che ciò non sia avvenuto esclusivamente sulla base della diretta percezione del possesso della refurtiva da parte della polizia giudiziaria. Quanto al delitto di evasione, è chiaro che il furto si era verificato in un orario incompatibile con la presenza dell’indagato presso il luogo della detenzione domiciliare.
Ricorso fondato per la cassazione. Per quanto riguarda l’arresto per furto, è stato trovato nella disponibilità del cellulare rubato poco prima. Il possesso del cellulare appena rubato (in orario indubbiamente non compatibile con la presenza in casa del 44enne) risulta inoltre “quanto meno suggestivo dell’avvenuta evasione, atteso che il reato veniva commesso certamente al di fuori del luogo di restrizione dell’arrestato, sulla base di elementi di fatto appresi dalla polizia giudiziaria e compiutamente ricostruiti nel ricorso”.
“Pertanto – secondo la suprema corte – l’impugnata ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza deve essere annullata”. Anche se con la formula “senza rinvio”: “Poiché – si legge – il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, é finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici”.
