Il blitz del 2019 a Tuscania – Nei riquadri i fratelli David e Ismail Rebeshi
Viterbo – Fratelli Rebeshi, ricorso in appello della Dda di Roma contro l’assoluzione in primo grado del boss di mafia viterbese Ismail dall’accusa di essere stato il mandante dal carcere delle estorsioni con modalità mafiosa a due imprenditori viterbesi e contro la condanna a 5 anni con concessione dei domiciliari, per il solo reato di estorsione, inflitta invece al fratello David, anche lui assolto dall’aggravante della modalità mafiosa, lo scorso 15 novembre, dal collegio del tribunale di Viterbo.
“Appare evidente il carattere ‘mafioso’ dei comportamenti tenuti da David e Ismail, in concorso con i tre sodali”, si legge nel ricorso dei pubblici ministeri Fabrizio Tucci e Giovanni Musarò.
E ancora: “Il susseguirsi di minacce, l’evocare la caratura di Ismail, il presentarsi in gruppo riuniti, il minacciare incendi alle attività commerciali, con modalità e stile tipicamente mafiosi, appaiono elementi concreti ed indicatori oggettivi, idonei ad un evocare una minaccia mafiosa e l’esistenza di un sodalizio di tipo mafioso: sodalizio la cui esistenza ed operatività proprio sul territorio viterbese, giova ribadirlo, è stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
I pm, nel frattempo, ricordano come, per quella che viene chiamata “operazione di recupero crediti”, siano stati condannati in via definitiva a 8 anni e 4 mesi per estorsione con metodo mafioso in concorso i tre connazionali dei Rebeshi – gli albanesi Alban Kacorri, Must Lleshi, Flavio Hysa Flavio – che a fine novembre 2019 furono arrestati con David a Tuscania. Con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato.
Il pm della Dda di Roma Fabrizio Tucci
Jaguar bruciata del ristoratore
Tucci e Musarò ricordano l’attentato incendiario – confermato nella sentenza passata in giudicato per mafia viterbese – in cui, a fine 2018, è stata distrutta la Jaguar del ristoratore, parte offesa e unica parte civile nel processo ai fratelli Rebeshi: “Un tipico atto ritorsivo, nei confronti di un soggetto sospettato di avere rigato la carrozzeria dell’autovettura di Giuseppe Trovato, e dunque di avere mancato di ‘rispetto’ al capo”. Trovato era ai vertici del sodalizio con Ismail Rebeshi.
“David si muoveva ed agiva, su mandato del fratello”
David, per l’accusa, era a conoscenza dei soggetti a cui rivolgersi e poteva contare sull’appoggio di connazionali “il cui compito era facilitato dallo stato di terrore e di soggezione in cui si trovava la comunità viterbese a seguito dell’escalation di attentati incendiari ed episodi estorsivi posti a base del sodalizio”.
Commerciante di auto indagato per droga col boss
“In tale contesto, si inseriscono le vicende estorsive ai danni del ristoratore e del commerciante di auto, quest’ultimo addirittura indagato dalla procura di Cagliari in concorso con Ismail Rebeshi per reati in materia di stupefacenti”. Le parti offese erano dunque “ben consapevoli dello spessore criminale di Ismail e del fratello David, che agiva su mandato del primo”.
Il pm antimafia Giovanni Musarò
“Non condivisibile ‘pretendere’ indicazione metodi estorsivi”
Relativamente alle mail inviate da Ismail a David: “‘Pretendere’, per provarne il coinvolgimento in una estorsione, che un soggetto, ristretto al 41 bis, come Ismail, dovesse mettere per iscritto, nella corrispondenza intrattenuta illecitamente con il fratello David, la possibilità di recuperare cinquemila euro dal commercialista che gli aveva venduto l’auto fallata con metodi estorsivi, rappresenta un argomento in nessun modo condivisibile”.
“Parti offese reticenti perché consapevoli di caratura criminale”
“Che David agisse su mandato di Ismail era ben noto alle stesse persone offese. Come normalmente accade in contesti processuali di criminalità organizzata mafiosa, le persone offese, ben consapevoli della caratura criminale dei fratelli Rebeshi, sono state fortemente reticenti sul punto ed attente ad evitare riferimenti sul coinvolgimento di Ismail, limitandosi, a seguito di contestazione, ad ammettere che le vicende riguardavano Ismail e non il fratello David e che quest’ultimo faceva cenno al suo agire nell’interesse del fratello”.
A proposito dei tre complici
“La circostanza che David abbia agito con altre persone – dando anche in tal modo l’idea che, nonostante le carcerazioni in essere, il sodalizio facente capo al fratello non avesse smesso di operare e fosse ancora in grado di procurarsi manovalanza per la commissione di crimini – sono tutti elementi idonei ad evocare, con efficienza causale sulla determinazione della vittima, l’esistenza di una consorteria criminale e ad incutere il timore aggiuntivo di una ritorsione mafiosa”, scrivono Tucci e Musarò.
Stupore per la “solidarietà fraterna”
“Le dette argomentazioni sono tali da non consentire in alcun modo, in punto di fatto e di diritto, di riconoscere le attenuanti generiche a David (né in caso di riforma a Ismail) – le conclusioni – a prescindere dal riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, non si comprende come per fatti di tale gravità e per le modalità delle azioni possano e sere riconosciute le attenuanti generiche a David assumendo che ‘al di là delle modalità esecutive utilizzate, ha cercato di recuperare denaro del fratello nonostante quest’ultimo con una email lo avesse invitato a non pensare a lui ma ad andare avanti con la sua famiglia”.
Silvana Cortignani
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Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


