Scuola – Una classe
Chioggia – Docente assente 20 anni su 24. La Corte di Cassazione ha confermato la destituzione di una docente di storia e filosofia a causa della sua “inettitudine permanente e assoluta” nell’insegnamento, nonostante il suo tentativo di appellarsi alla “libertà di insegnamento”.
Secondo la sentenza della Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalla docente contro il ministero dell’Istruzione, la libertà di insegnamento all’interno dell’ambito scolastico implica un’autonomia didattica che mira a garantire una formazione completa della personalità degli alunni, che hanno diritto allo studio.
Il concetto di libertà didattica, secondo la Cassazione, non implica che l’insegnante possa non adottare alcun metodo o che possa trascurare l’organizzazione e la strutturazione delle lezioni. Durante l’ispezione, richiesta dal dirigente della scuola secondaria di Chioggia, dove la docente prestava servizio, sono emerse numerose carenze nell’approccio didattico della professoressa. Durante le interrogazioni degli studenti, era distratta dall’uso continuo del cellulare e avrebbe utilizzato foto del libro di testo per una verifica destinata a un’altra classe. Durante le interrogazioni, avrebbe confuso gli studenti.
Sono state riscontrate anche gravi imprecisioni nella stesura dei programmi delle classi e discrepanze tra il programma e il numero effettivo di ore dedicate alle spiegazioni. Inoltre, è emerso che alcuni argomenti non sono mai stati affrontati in classe, nonostante fosse previsto nel programma.
Il monitoraggio effettuato da tre ispettrici del ministero nel marzo 2013 ha portato a un “concorde giudizio” riguardo all’assenza di criteri sostenibili nella valutazione degli studenti, alla mancanza di chiarezza e confusione nelle spiegazioni, all’improvvisazione, alla lettura pedissequa del libro di testo preso in prestito dagli studenti, all’assenza di un filo logico nella sequenza delle lezioni e alla modalità estemporanea e umorale di attribuzione dei voti.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato la destituzione della docente, come già deciso dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021. Nel primo grado di giudizio, il tribunale aveva respinto la destituzione nel 2018, ritenendo che nonostante le carenze organizzative e la superficialità della docente.
