Il blitz del 2019 a Tuscania – Nei riquadri i fratelli David e Ismail Rebeshi
Viterbo – Mafia viterbese bis, in attesa che venga fissato l’appello (chiesto sia dalla difesa che dall’accusa) contro la sentenza di primo grado con cui, lo scorso 14 novembre, il collegio del tribunale di Viterbo ha condannato a cinque anni di reclusione David per estorsione e assolto Ismail Rebeshi da tutte le accuse, prosciogliendo entrambi dall’aggravante del metodo mafioso, sono uscite le motivazioni del rigetto da parte della cassazione del ricorso dei tre connazionali presunti complici della coppia di fratelli albanesi.
Era dicembre quando la suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai difensori del 33enne Must Lleshi, del 25enne Flavio Hysa e del 26enne Alban Kacorri, facendo diventare definitiva la condanna a otto anni e quattro mesi di reclusione per estorsione in concorso con il riconoscimento, solo per loro, della contestata aggravante del metodo mafioso e di avere favorito un’associazione mafiosa. Erano stati arrestati in flagranza dai carabinieri con David Rebeshi il 28 novembre 2019.
La condanna di primo grado del 25 novembre 2020 a carico dei tre albanesi, giudicati con l’abbreviato davanti al gup del tribunale di Roma, assistiti dagli avvocati Samuele De Santis e Ilenja Mehilli, era stata confermata in appello il 28 ottobre 2021.
Le difese sono tornate a mettere in dubbio la credibilità sia di diversi testimoni che, soprattutto, delle parti offese, un commerciante di auto e un ristoratore del capoluogo, il secondo parte civile al processo contro i fratelli Rebeshi, tra cui il boss di mafia viterbese, all’epoca in carcere, ma ritenuto comunque dalla Dda di roma, che ha condotto le indagini, il mandante.
I difensori, in particolare, avevano chiesto in appello venisse riascoltato proprio il ristoratore, in ragione delle “allusioni” al fatto possa essere stato oggetto di pressioni in sede di risarcimento del danno. Per la cassazione “contraddizioni insussistenti” quelle lamentate dalla difesa. Ma soprattutto la difesa ha contestato la mancanza della prova di un incarico che David Rebeshi avesse ricevuto dal fratello Ismail e del fatto che le pretese vittime sarebbero risultate ben inserite nel medesimo giro dei presunti estorsori.
Per gli ermellini, come si legge nelle motivazioni, il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto riguarda, in particolare, il ristoratore, intercettato da David Rebeshi e i tre connazionali nel locale che gestiva all’epoca a Tuscania, per farsi restituire 4mila euro dati a un suo amico commercialista che aveva venduto un’auto fallata all’autosalone “di famiglia”, “emerge in maniera lineare che tutti i concorrenti – in ragione della altrimenti inspiegabile presenza e del loro stesso esplicito comportamento – avessero contribuito a rafforzare le minacce stesse”. E ancora: “Nemmeno la prospettazione della presenza di una pretesa legittima appare dotata di alcuna parvenza di fondamento. Non vi è infatti alcuna specificazione del titolo concreto e del collegamento tra le avanzate richieste e un titolo ad oggi ancora sconosciuto”.
Quanto alla sussistenza dell’aggravante del metodo o dell’agevolazione mafiosa, spiega la suprema corte,”risulta che in primo grado tale circostanza sia stata ritenuta sussistente per il diretto ed esplicito collegamento tra le modalità delle richieste e il pagamento delle spese legali di sodali detenuti (…) tale prospettazione rientra pienamente nel fuoco del metodo mafioso”-
“Integra infatti la circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso – viene sottolineato – la condotta di colui che prospetti l’utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie di sodali che siano detenuti, non rilevando in proposito che l’esistenza dell’organizzazione criminale (a cui comunque il detenuto cui nel caso di specie si faceva riferimento apparteneva) non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito”.
“Tanto più quando detta richiesta provenga – anche mediatamente – da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all’attività estorsiva (…) per altro verso, la stessa presenza di pregressi rapporti fra le parti e di vicende ricollegabili a questioni riguardanti ambienti vicini alla criminalità organizzata, come del resto colto dalle persone offese, permette di ulteriormente qualificare la sopra riportata prospettazione. Del tutto irrilevante risulta poi la questione se le parti offese fossero o meno soggetti estranei a traffici stessi stante il carattere indiscutibile delle minacce alle stesse ricevute”.
Silvana Cortignani
