Roma – La corte di cassazione
Viterbo – (sil.co.) – Non riconsegna il casco di volo, aviere condannato in via definitiva a due mesi e 20 giorni di reclusione militare per disobbedienza.
È stato bocciato dalla cassazione il ricorso di un militare viterbese 59enne contro la sentenza con cui, il 4 maggio 2022, la corte militare d’appello di Roma ha parzialmente riformato la condanna a quattro mesi di reclusione militare in primo grado del 9 dicembre 2021, riducendola a due mesi e 20 giorni, previa concessione delle attenuanti generiche.
Il reato di disobbedienza è quello previsto dall’art. 173 codice penale militare di pace.
Nel caso specifico perché, una volta trasferito presso altro reparto, il militare viterbese aveva rifiutato di consegnare entro 30 giorni il casco di volo in dotazione presso il precedente reparto di assegnazione.
L’ordine di riconsegna del casco gli era stato notificato il 21 dicembre 2018, l’effettiva riconsegna era avvenuta il 12 aprile 2019.
Secondo la difesa, il casco indicato nell’ordine di riconsegna non era lo stesso in disponibilità dell’imputato che aveva un numero seriale diverso e la missiva del 21 dicembre 2018 non era un ordine in senso tecnico ma solo una diffida di carattere civilistico atteso che forniva una alternativa al suo adempimento, il pagamento del valore corrispondente del bene. oltre ad essere l’ordine non chiaro, perché non proveniva da superiore gerarchico ma dal comandante del precedente reparto.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per più motivi tra i quali, come si legge nelle motivazioni, “l’imputato aveva compreso quale fosse il casco di cui gli era stata formulata richiesta, perché non aveva obiettato la non esistenza del casco oggetto del provvedimento ma soltanto che lo stesso non era sul carico amministrativo del reggimento richiedente. La circostanza, quindi, che il casco di servizio in disponibilità dell’imputato avesse un numero diverso non gli avrebbe impedito di ottemperare all’ordine”.
E ancora: “La lettera del 21 dicembre 2018 che sancisce l’obbligo di restituzione entro 30 giorni dalla notifica illustra da un lato che l’interessato può giustificare la perdita del possesso con idonea documentazione ma dall’altro che la mancata consegna comporta il recupero con trattenute sulla retribuzione. La chiusura della lettera, mediante la frase che inizia con ‘nel caso di restituzione’, ad avviso della corte non rende la restituzione una semplice possibilità, non svuota la lettera del suo contenuto di obbligo di restituzione”.
“In modo non illogico, pertanto, la corte militare di appello ha ritenuto che la alternativa del pagamento del valore economico del bene non priva il provvedimento notificato del contenuto di ordine in senso proprio, perché il suo tenore letterale depone per l’esistenza di un obbligo cogente in capo al militare che ha ricevuto l’ordine”.
“Correttamente la corte militare di appello ha ritenuto che, in realtà, una vera alternativa alla riconsegna non vi fosse, perchè il pagamento dell’equivalente economico non era rimessa alla volontà dell’interessato, perché avveniva non in modo non spontaneo, ma mediante trattenuta sullo stipendio. Si tratta di un recupero coattivo, ulteriore elemento che induceva a ritenere la cogenza dell’ordine, non di un pagamento volontario a titolo di corrispettivo”.
“La circostanza che il casco di volo fosse una dotazione di servizio comporta la inerenza dell’ordine al servizio, e la conseguente offensività del comportamento dell’imputato attraverso cui il bene è stato sottratto alla sua destinazione. È quindi correttamente stato ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato dell’art. 173 codice penale militare di pace che dispone che ‘il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno'”.
“Oggetto della tutela apprestata dalla norma censurata non è il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma il corretto funzionamento dell’apparato militare. Nel caso in esame, la circostanza che il casco di volo fosse una dotazione di servizio comporta, pertanto, come detto, la inerenza dell’ordine al servizio”.
