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Rogo al bar Crazy Horse, processo bis dopo 16 anni per il presunto mandante

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Viterbo – (sil.co.) – Rogo al bar Crazy Horse, processo bis dopo 16 anni per il presunto mandante. 

Era il 17 maggio 2007 quando il titolare di un pubblico esercizio del capoluogo  si sarebbe fatto mandante, per sbaragliare la concorrenza, di un attentato incendiario, portato materialmente a termine da un complice, che ha devastato il bar Crazy Horse di via Villanova, dopo un primo tentativo non riuscito messo a segno qualche settimana prima.

Adesso, a distanza di oltre sedici anni, si torna a parlare di quel rogo, il cui seguito giudiziario non si è ancora incredibilmente concluso. L’ultimo atto è stato l’annullamento con rinvio da parte della cassazione della sentenza di secondo grado con cui il 20 ottobre 2016 il presunto mandante, un 54enne di Vetralla che in primo grado se l’era cavata con quattro mesi,  è stato condannato a due anni di reclusione.

La coppia di presunti incendiari fu arrestata dai carabinieri un anno dopo il rogo del bar Crazy Horse, la mattina dell’8 maggio 2008. In manette finirono il vetrallese, all’epoca proprietario di un bar di Viterbo, accusato di essere il mandante, e un cittadino extracomunitario accusato di essere l’esecutore materiale.


Corte di Cassazione

Corte di Cassazione


L’imputato è ricorso in cassazione contro la sentenza con cui nel 2016 la corte d’appello di Roma, su ricorso della procura di Viterbo, ha riformato la condanna di primo grado del 12 giugno 2013 a 4 mesi ciascuno per “danneggiamento seguito da incendio” nei confronti del 54enne e del presunto complice, rideterminando la pena in due anni di reclusione ciascuno per il più grave reato di “incendio in concorso”.

Secondo l’accusa non si era trattato di un “incendio modesto”, come da motivazioni di primo grado, bensì aveva interessato l’interno del bar gestito dalla persona offesa e la combustione e successiva deflagrazione avevano investito, danneggiandola, la parte superiore della vetrata che era esplosa. La progressione dell’incendio era stata inoltre propiziata dalla presenza di impianti refrigeranti contenenti gas compresso, sostanza altamente infiammabile.

“L’incendio – per i giudici di secondo grado – aveva interessato oltre agli arredi del bar, anche il gas compresso contenuto negli impianti di refrigerazione ed era stato appiccato mediante il versamento, all’interno del locale, di liquido infiammabile, con la manifestata volontà, da parte dell’imputato, per ragioni di concorrenza, di distruggere il locale della persona offesa”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a seguito di ordinanza del 7 dicembre 2021, con la quale è stato rimesso in termini, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia Marco Russo, che ha denunciato nullità della sentenza di secondo grado per omesso avviso all’imputato e al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza camerale.

“Essendosi verificata la nullità, assoluta e insanabile, ai sensi dell’art.179 cod. proc. pen., dell’avviso di fissazione dell’udienza del 20 ottobre 2016, della dichiarazione di contumacia, nonché quella derivata della sentenza di secondo grado, emessa all’esito dell’udienza, celebrata senza la presenza dell’imputato e del difensore, limitatamente al 54enne – si legge nelle motivazioni della cassazione – consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Roma”.

“Non risulta, nel caso al vaglio, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione per decorso del termine massimo”, viene sottolineato.


– Incendiano bar per annientare la concorrenza, condannati


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

 

 

 


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