Civitavecchia – (p.cas.) – “Superficialità, imprudenza e mancato svolgimenti di ulteriori controlli”, le motivazioni della sentenza per la morte di Flavio Gagliardini. Il 27 gennaio scorso in primo grado il giudice Calevi aveva condannato due medici e un ex presidente di una squadra di calcio.
Flavio Gagliardini
“Assoluta superficialità nell’operato, la scelleratezza delle rassicurazioni date”, e poi ancora, “l’imprudenza insita nel mancato svolgimento di accertamenti ulteriori”. Sono solo alcuni dei passaggi che riguardano le posizioni dei condannati, rispettivamente il medico sportivo Gianfranco Iacomelli e il cardiologo Marco Di Gennaro, in relazione alle motivazioni della sentenza di primo grado sul caso Gagliardini.
Il calciatore, all’epoca dei fatti 35enne, morì per un malore improvviso durante un allenamento. Un arresto cardiocircolatorio, causato da coronaropatia stenosclerotica con grave alterazione del microcircolo coronarico.
Due anni al medico sportivo Gianfranco Iacomelli, un anno e otto mesi al cardiologo Marco Di Gennaro e all’allora presidente della Csl Soccer Vitaliano Villotti, per omicidio colposo. È stata questa la sentenza di primo grado emessa dal giudice Eleonora Calevi presso il tribunale di Civitavecchia.
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“Con riferimento all’imputato Iacomelli – si legge nelle motivazioni della sentenza – emerge con chiarezza l’assoluta superficialità del suo operato connotato da indifferenza per i sintomi, pur rilevanti, riferiti dal paziente e per gli esiti degli accertamenti svolti, mai esaminati in prima persona, nonché la scelleratezza messa in luce dalle rassicurazioni date al Gagliardini circa la sua idoneità alla pratica agonistica in presenza dei dubbi sopra rappresentati.
Con riferimento alla condotta contestata al Di Gennaro, per contro, non si rivela da parte sua un errore nell’individuazione o nell’interpretazione della leges artis del settore, alla stregua delle quali egli risultava ben consapevole dell’eventualità che la sintomatologia presentata dal Gagliardini potesse avere natura cardiaca, quanto piuttosto l’imprudenza insita nel mancato svolgimento di accertamenti ulteriori in grado di escludere il dubbio, a fronte di una possibilità diagnostica da lui ritenuta remota”.
In quanto a Villotti il giudice Calevi ricorda che “consentiva la prosecuzione dell’attività sportiva da parte del Gagliardini Flavio nonostante lo stesso non risultasse in possesso della certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività, scaduta comunque in data 20.9.2015”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

