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“Coop ‘stellari’ al Poggino, Giuseppe Boni vero dominus e datore di lavoro”

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Carabinieri e guardia di finanza

Carabinieri e guardia di finanza

Viterbo – (sil.co.) – Consorzio di cooperative “stellari” al Poggino, Per la cassazione Giuseppe Boni è “l’effettivo datore di lavoro, l’effettivo utilizzatore delle prestazioni ed il reale dominus dell’organizzazione fittizia posta in essere”. 

Mentre va verso la prescrizione il processo penale per due dipendenti imputati assieme ai due titolari Giuseppe e Stefania Boni, con una ordinanza dello scorso 30 maggio la quinta sezione civile della cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Giuseppe Boni contro l’agenzia delle entrate, relativamente a una sentenza del 6 luglio 2021 della commissione tributaria regionale del Lazio. 

La vicenda scaturisce da una verifica fiscale della guardia di finanza, conclusasi nel 2016 con la consegna di Processo verbale di constatazione (Pvc) nei confronti di Interservice Group-Consorzio cooperativo srl. Il processo in corso davanti al collegio penale del tribunale di Viterbo è scaturito dall’indagine condotta dalla guardia di finanza col nucleo carabinieri ispettorato del lavoro per presunta evasione fiscale milionaria, intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori.

A tutte le cooperative consorziate – “stellari” perché chiamate coi nomi di costellazioni, pianeti, etc –  erano contestati inadempimenti fiscali, in particolare l’omessa dichiarazione e versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci lavoratori, che “ricevevano mensilmente la busta”.

“Una delle cooperative coinvolte era la Nettuno – si legge nelle motivazioni della cassazione – cancellata dal registro delle imprese nell’anno 2015, che riceveva la notificazione da parte dell’agenzia delle entrate degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto i periodi d’imposta 2013 e 2014, mediante i quali si contestava il debito tributario dipendente dal mancato versamento delle ritenute operate per oneri previdenziali ed assicurativi”.

“Gli avvisi di accertamento per i medesimi debiti tributari, così come numerosi altri relativi a diverse cooperative consorziate, era notificato pure a Boni Giuseppe, ritenuto amministratore e poi liquidatore, di fatto, delle società cooperativa e, in definitiva, il vero datore di lavoro”, viene spiegato nelle motivazioni. 

“Nella ricostruzione della guardia di finanza prima, e dell’amministrazione finanziaria poi, le società cooperative erano solo dei meri schemi interposti tra il datore di lavoro, Giuseppe Boni, ed i lavoratori. Le società servivano per disporre di un centro di imputazione delle prestazioni erogate, ed unico utilizzatore delle attività formalmente svolte dalle società consorziate rimaneva Boni Giuseppe”, viene sottolineato.

Boni avrebbe lamentato, tra l’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo, specie per non essere stato provato il ruolo svolto dal ricorrente nell’ambito del gruppo di cooperative Interservice e, soprattutto, in relazione alla specifica cooperativa Nettuno.


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Secondo la difesa, “non sussiste la prova del fatto che Boni abbia ricoperto la carica di ‘datore di lavoro di fatto’, unica e necessaria per poter procedere con la richiesta avanzata con l’avviso di accertamento. Né la motivazione apparente riportata nella sentenza oggetto di disamina può colmare il vuoto probatorio contestato”

“Tanto premesso – scrivono i giudici di terzo grado – la tesi proposta dall’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento è che Giuseppe Boni fosse il factotum delle cooperative consorziate, rivestendo pertanto, di fatto, le cariche di socio, amministratore e poi liquidatore (…) afferma il ricorrente che “l’agenzia delle entrate non ha fornito prova alcuna circa la colpa del ‘liquidatore di fatto’ per il mancato pagamento delle ritenute ..”.

Ma per gli ermellini la critica, come proposta, risulta inammissibile e la contestazione infondata. “In materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l’id quod plerumque accidit, che l’amministratore di fatto di una società ‘cartiera’ – viene ricordato – abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione fiscale addebitabile all’ente, anche in assenza di evidenze contabili dell’evasione, sicché spetta all’amministratore stesso fornire la prova contraria”.

Riguardo alla presunta violazione di legge da parte del giudice d’appello per aver trascurato che non risulta integrato, nel caso di specie, il presupposto impositivo, “perché non vi è prova, neppure presuntiva, del ruolo svolto da Giuseppe Boni nell’ambito del consorzio di cooperative resesi responsabile dell’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori”, replica la cassazione: “Tutte le società consorziate, e quindi anche la società cooperativa Nettuno, non erano intestatarie di alcun rapporto bancario, e come tale non potevano provvedere nemmeno al pagamento dei soci lavoratori, e molti soci ricoprivano anche delle cariche sociali all’interno delle rispettive cooperative senza che ne sapessero nulla, con la conseguenza di ritenere che la creazione delle società cooperative era avvenuta solo per usufruire di agevolazioni di natura fiscale, retributiva e previdenziale, in presenza di una evidente interposizione fittizia da parte dell’appellante, che si era avvalso di prestazioni di lavoro, in violazione dell’art. 29 del D. L.vo 276/2003, tramite la creazione fittizia di società cooperative”.

“Tali società cooperative, inclusa la Nettuno, non erano neppure intestatarie Inps, non risultando dunque avere formalmente a carico prestazioni lavorative; esse non risultavano avere alcuna organizzazione; gli autisti ricevevano lo stipendio, così come le disposizioni del Boni, il quale peraltro ha prodotto tutta la documentazione delle società cooperative consorziate alla Interservice: cedolini paga, modelli F24, modelli 770, prospetti riepilogativi del costo del personale”.

“In tema di divieto di intermediazione di manodopera, i prestatori di lavoro occupati in violazione di esso sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, ed al quale incombono, oltre che gli obblighi di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, anche gli obblighi fiscali del datore di lavoro; ne consegue che a carico del medesimo soggetto, in ragione di detto rapporto sussistono gli obblighi del sostituto d’imposta, per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni”.

“Di qui la responsabilità fiscale in capo al Boni, che è il risultato dell’essere l’effettivo datore di lavoro, l’effettivo utilizzatore delle prestazioni ed il reale dominus dell’organizzazione fittizia posta in essere, con rigetto dell’appello”, la conclusione

“Il giudice dell’appello ha ritenuto provata la responsabilità fiscale del ricorrente in considerazione delle ‘testimonianze raccolte’ dai lavoratori, e dei numerosi elementi innanzi riassunti, per affermare la fittizia costituzione ed attività delle cooperative, di fatto gestite esclusivamente da Giuseppe Boni”.


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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