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Viterbo – Panificio alle porte del capoluogo “affumica” i condomini del palazzo, a distanza di oltre due anni dal primo “avviso” il comune con un’ordinanza sindacale intima al titolare di procedere all’immediata bonifica dei locali se non vuole incorrere in una denuncia penale.
L'”inconveniente igienico” – accertato dal comando di polizia locale, nucleo ambiente – riguarderebbe due appartamenti posti al primo piano del condominio al piano terra del quale si trova l’attività artigianale.
Risale invece al 28 dicembre 2020 la prima diffida all’amministratore del condominio dell’immobile ad eseguire nell’immediatezza gli interventi tecnici necessari “al fine di tutelare l’incolumità, l’igienicità e la salubrità delle persone e cose”, successivamente rinnovata in seguito alla segnalazione del persistere della problematica causata dall’attività ai danni di alcuni condomini della palazzina, ribadita in una nota del 1 dicembre 2022.
“Considerato che alla data attuale non risultano comunicazioni da parte dell’attività commerciale riguardo la realizzazione dei suddetti lavori – si legge nell’ordinanza sindacale – rilevato che ricorrono gli estremi per adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti atti ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità”, il titolare dell’attività, conduttore del locale, viene invitato “ad effettuare nell’immediatezza tutte le attività e/o accorgimenti tecnici necessari per risolvere le situazioni di disagio che i fumi di cottura provocano ai condomini, dando corso a tutto quanto necessario al fine di tutelare l’incolumità, l’igienicità e la salubrità delle persone e cose”.
“L’inosservanza del presente provvedimento – si avverte – comporterà l’applicazione dell’art. 650 cp, fatta salvo l’integrazione di più gravi fattispecie di reato, oltre che dei normali provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente e per violazione dei regolamenti comunali”.
Il titolare del panificio può ancora presentare ricorso al Tar del Lazio entro 60 giorni “per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge” oppure entro 120 giorni, sempre dalla data del ricevimento dell’ordinanza, al presidente della repubblica.
