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Ronciglione – Operazione Mamuthones, dopo sette anni gli revocano la sospensione condizionale della pena dicendogli che c’è stato un errore e che dovrà scontare un anno di reclusione. Accolto con rinvio dalla cassazione il ricorso di uno dei tredici arrestati nel blitz dei carabinieri del 3 novembre 2014.
Non si è ancora chiusa la vicenda giudiziaria per il più giovane componente del presunto sodalizio criminale che una decina di anni a avrebbe spadroneggiato nella Bassa Tuscia, sgominato con i 13 arresti dell’operazione Mamuthones, scattata all’alba del 3 novembre 2014, tra cui quattro fratelli sardi.
Si tratta del più giovane del gruppo, oggi 36enne, che il 29 aprile 2015 patteggiò una condanna a un anno e dieci mesi di reclusione e 2200 euro di multa con sospensione condizionale della pena.
Sospensione condizionale revocata a distanza di sette anni, il 10 ottobre 2022, con un’ordinanza del giudice dell’esecuzione del tribunale di Viterbo, contro la quale l’imputato è ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento. Richiesta accolta dalla suprema corte che lo scorso 23 marzo ha giudicato fondato il ricorso, rinviando per un nuovo giudizio al tribunale di Viterbo.
Undici arrestati su tredici hanno chiuso i conti con la giustizia patteggiando o scegliendo l’abbreviato, con condanne da un minimo di uno a un massimo di otto anni, per reati che vanno dall’associazione per delinquere allo stalking, rapina, detenzione illecita di armi, spaccio di droga, sequestro di persona, attentati intimidatori con finalità estorsiva, tentata estorsione e incendio. Sono stati assolti gli altri due, che hanno scelto il rito ordinario.
La presunta banda finì in manette perché, secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Ronciglione, coordinati dal pm Fabrizio Tucci, avrebbe seminato il terrore nelle campagne della bassa Tuscia. Fino all’incendio del fienile di un agricoltore, per farlo recedere dal contratto di affitto di un terreno. Ritorsioni che furono definite dall’allora gip Franca Marinelli “di indole mafiosa”. E poi tanti furti in aziende agricole e casali di campagna, con bottini anche da decine di migliaia di euro a notte. Tra la miriade di episodi contestati, una rapina in casa, messa a segno il 24 marzo 2013 a Sutri, ai danni di una donna di 60 anni, picchiata e imbavagliata per evitare che urlasse dando l’allarme.
Il sodalizio criminale sarebbe stato specializzato in furti, rapine, spaccio di droga, detenzione di armi clandestine, sequestro di persona, ricettazione, attentati intimidatori con finalità estorsive: dalle sparatorie agli incendi dolosi di aziende agricole, esercizi commerciali e auto, fino alla lingua di un animale morto appesa a un cancello.
Secondo il giudice dell’esecuzione il 36enne aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa con sentenza del tribunale di Viterbo del 21 gennaio 2009, definitiva il 5 aprile 2016.
Secondo la difesa il giudice dell’esecuzione avrebbe però omesso di considerare che il reato per il quale era stato concesso il primo beneficio della sospensione condizionale si era estinto per decorso del termine quinquennale, durante il quale l’imputato non aveva commesso ulteriori reati. Oltretutto, sempre secondo la difesa, l’ordinanza di revoca è stata adottata a distanza di oltre sette anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
“La dichiarazione di estinzione del reato – ricorda la cassazione accogliendo il ricorso – rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio della irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tale caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottosi”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

