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Padova – (sil.co.) – Stadio Euganeo, sono state pubblicate il 27 luglio le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 11 maggio la cassazione ha dichiarato inammissibile “per sopravvenuta carenza di interesse” il ricorso contro la misura interdittiva della durata di cinque mesi disposta l’8 novembre 2022 nei confronti di Elio Scirocchi, l’imprenditore 56enne di Blera indagato dalla procura di Padova nell’ambito dell’inchiesta della finanza sui lavori di restyling dell’impianto sportivo del capoluogo veneto. Misura cautelare successivamente revocata dal gip.
Tra i sei indagati iniziali c’erano anche il sindaco Sergio Giordani e l’assessore allo sport Diego Bonavina, le cui posizioni sono state nel frattempo archiviate. Il Comune intanto ha risolto il contratto con la ditta Esteel di Scirocchi, a cui erano stati affidati i lavori, ancora sotto inchiesta anche se l’interdittiva a trattare con la pubblica amministrazione è scaduta. A fine maggio la società si è resa disponibile a fornire all’amministrazione le certificazioni degli elementi strutturali e delle lavorazioni di propria competenza, passo fondamentale per il collaudo parziale dell’opera e per consentire poi una nuova gara di appalto per il completamento della curva sud.
Scirocchi, “incensurato e imprenditore dalla condotta specchiata per oltre venti anni di attività”, è ricorso alla corte suprema avverso l’ordinanza con cui, il 21 dicembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia aveva confermato la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di cinque mesi in relazione ai reati di turbativa d’asta e subappalto non autorizzato. La procura generale ha chiesto che l’ordinanza impugnata venisse annullata con rinvio.
La difesa ha lamentato il fatto che l’esclusione dal registro degli indagati del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori avrebbe indotto il tribunale ad operare una ricostruzione errata dei fatti, imputando all’indagato una serie di condotte illecite che non potrebbero essergli attribuite.
Per la difesa sono contraddittorie le argomentazioni utilizzate dal tribunale per dimostrare l’incapacità dell’impresa aggiudicataria di rispettare la tempistica proposta, poiché sarebbe stato lo stesso tribunale territoriale a considerare l’impresa astrattamente in grado di eseguire tali prestazioni.
Il tribunale afferma che i lavori non sono stati conclusi a distanza di due anni dall’inizio dei medesimi, ma tale ritardo non sarebbe imputabile all’imputato, poiché, vi sarebbe stata un’interruzione di 338 giorni, derivante da circostanze tutte documentate e perfettamente conoscibili dai soggetti coinvolti.
La Esteel srl non avrebbe potuto agire diversamente da quanto abbia fatto, tenuto conto della situazione assolutamente mutevole e carente nella quale ha operato; in ogni caso, la difesa ricorda che la forza lavoro ben poteva essere implementata in qualunque momento permettendo il completamento delle opere concordate entro il termine previsto.
Si sottolinea altresì che al momento dell’applicazione della misura, i termini del contratto di appalto non sono decorsi e, dunque, nessun ritardo si è concretamente verificato. Il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente attribuito rilevanza determinate alle intercettazioni, dalle quali risulterebbe provato che l’imputato non aveva fatto alcun cenno a tali ritardi.
La difesa sostiene che i funzionari pubblici addetti non avevano mai richiesto al ricorrente giustificazioni circa il presunto ritardo e per ciò solo dovevano essere ritenuti conniventi; inoltre tutte le intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata recherebbero date successive al problema dei ritardi asseritamente ingiustificati.
La difesa sostiene inoltre che la presenza della Edil srl sul cantiere sarebbe cessata ben prima dell’adozione della misura cautelare determinando il venir meno, ab origine, del presupposto per l’applicazione della misura.
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Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
