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Chiede di patteggiare condanna per droga poi ci ripensa, la cassazione boccia ricorso

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Corte di cassazione

Corte di cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dalla cassazione lo scorso 13 settembre il ricorso di un 48enne arrestato per droga contro la sentenza con cui, lo scorso 19 aprile, dopo la richiesta di giudizio immediato, ha patteggiato davanti al gip del tribunale di Viterbo una condanna per concorso in reati di spaccio commessi tra il 2021 e il 2022.

L’imputato, in sostanza, ci avrebbe ripensato dopo la fissazione dell’udienza. “Va osservato e ribadito, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento”, si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicate l’11 ottobre.

“Deve essere, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché diretto a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall’imputato nell’udienza celebrata dopo il perfezionamento dell’accordo. Una volta fissata l’udienza per decidere sul patteggiamento l’imputato non può più revocare unilateralmente il proprio consenso, altro discorso è se si contesta la validità del consenso prestato dal difensore in forza di procura speciale non valida, potendosi solo in tal caso procedere ad una verifica di tale profilo”, viene sottolineato.

“Nel caso di specie, essendo indubbia la corretta manifestazione della volontà di aderire al patteggiamento, non oggetto di specifiche censure, risulta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della irretrattabilità dell’accordo tra imputato e pubblico ministero, argomentata proprio con riferimento a tale differente e non pertinente profilo fattuale. D’altra parte, non è dato comprendere quale lesione dei diritti di difesa possa ravvisarsi rispetto ad una scelta processuale personale dell’imputato operata con l’assistenza del difensore, e quindi necessariamente meditata dall’imputato al momento della manifestazione del proprio consenso, rispetto ad un procedimento speciale che segue delle cadenze processuali precise che non possono essere mutate ad libitum, senza una ragione, solo per assecondare comportamenti irresponsabili e superficiali privi di qualunque giustificazione”.


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