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Viterbo – (sil.co.) – Coppia sorpresa in auto con “coca” nel reggiseno e circa ventimila euro in contanti, sequestro confermato. Denaro considerato provento di spaccio. Troppi soldi per gli indagati, disoccupati e gravati da precedenti penali.
Bocciato dalla cassazione il ricorso di una coppia di marocchini, 35 anni lui e 25 anni lei, contro l’ordinanza con cui, lo scorso 17 maggio, il tribunale di Viterbo, su richiesta del pm, ha rigettato la richiesta di riesame presentata dagli imputati finiti nei guai per droga. Secondo la difesa, le finalità probatorie erano genericamente riferite ad accertamenti da svolgere sui telefoni cellulari e sulle somme in sequestro.
L’ordinanza impugnata contiene, secondo la suprema corte, una precisa descrizione degli elementi fattuali emergenti dal decreto di convalida del sequestro probatorio in ragione dei quali il tribunale ha ritenuto che, in considerazione della fluidità dell’imputazione provvisoria propria della fase processuale, tale decreto contiene un’adeguata descrizione del fumus del reato e delle finalità probatorie sottese alla misura ablatoria.
Risulta, infatti, che, all’esito della perquisizione dell’auto su cui viaggiava la coppia, gli operanti hanno rinvenuto, in un portadocumenti, 10mila euro in contanti con un foglietto manoscritto su cui erano annotate delle cifre e la parola “Mohani”, nonché, nel cassetto portaoggetti, ulteriori 3700 euro e, nel vano posto in corrispondenza del bracciolo centrale, la somma di 5490 euro in banconote di vario taglio.
Risulta, inoltre, che il 35enne aveva con sé 625 euro. Nel corso dell’operazione è stata, infine, rinvenuta della cocaina sia nell’auto (gr. 1,10) che indosso alla 25enne, occultata nel reggiseno (gr. 5,40).
Il sequestro probatorio ha interessato, oltre che il denaro e la droga, anche i telefoni cellulari.
Sulla base di tali elementi fattuali, l’ordinanza impugnata ha dato atto della sufficiente descrizione del fumus del reato, ipotizzato dal pubblico ministero in forma alternativa quale fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero quale ipotesi di riciclaggio, e del nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti alla misura.
In particolare, proprio in ragione di tale legittima formulazione dell’imputazione in forma alternativa, “il denaro in sequestro è stato considerato quale provento di spaccio ovvero quale bene riconducibile all’alternativa ipotesi di riciclaggio, valorizzandosi, a tal fine, la condizione personale dei due indagati (disoccupati e gravati da precedenti penali)”.
Sempre secondo le conclusioni della cassazione, il tribunale ha, peraltro, chiarito che nessuno dei ricorrenti ha contestato la disponibilità della sostanza stupefacente ed ha posto l’accento, quale fattispecie da considerare in via principale, sulla violazione della disciplina in materia di stupefacenti, “stante la somma di denaro rinvenuta, la sua sproporzione rispetto alle condizioni dei due indagati, la presenza di un manoscritto contenente una contabilità e la contestuale detenzione della sostanza stupefacente”.
Nel decreto di convalida del sequestro si è, inoltre, evidenziato che i due ricorrenti non avevano contezza dell’esatto ammontare del denaro rinvenuto nell’auto. Appare, infine, immune dalla dedotta violazione di legge anche la motivazione sulle esigenze probatorie, riferite, in particolare, alla necessità di effettuare rilievi sul denaro. Trattasi di una motivazione certamente concisa che, dando, comunque, conto della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, deve reputarsi sufficiente ai fini della legittimità del sequestro probatorio.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
