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Due anni e mezzo per furto ma la vittima rimette la querela, la pena diventa un anno e 8 mesi

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Roma - Corte di cassazione

Roma – Corte di cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Condannato a due anni e mezzo per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dalla minorata difesa e per avere utilizzato il bancomat della vittima, se la cava in terzo grado con un anno e otto mesi di reclusione grazie alla remissione di querela da parte della persona offesa cui ha risarcito il danno. Furto a parte, la cassazione ha però confermato la sussistenza di tutti gli altri reati. 

Imputato un 39enne originario di Napoli, condannato a due anni e mezzo  in primo grado con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato, dal gip del tribunale di Viterbo, il 4 maggio 2022, con l’attenuante del risarcimento del danno ritenuta equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati. Sentenza confermata in appello il 19 ottobre 2022, di cui la difesa ha chiesto l’annullamento.

La cassazione ha accolto la richiesta del difensore che, facendo pervenire una memoria con allegato l’atto di remissione della querela e l’atto di sua accettazione, in relazione al delitto di furto, ha ottenuto che il reato fosse dichiarato estinto senza rinvio.

Per il resto, gli ermellini spiegano nelle motivazioni della sentenza dello scorso 12 settembre come la corte di appello abbia ben esplicitato le ragioni per le quali il fatto costituisca manifestazione di un’elevata capacità criminale, se raffrontato con i precedenti penali, tutti caratterizzati da un intento predatorio, anche se per la difesa la recidiva reiterata non poteva essergli applicata perché mai dichiarato recidivo.

“Ai fini della relativa applicazione – ricorda la cassazione – è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice”.

Viene inoltre evidenziato, sempre ai fini della mancata concessione delle attenuanti, come l’interruzione della latitanza e la confessione resa “non possono essere prese in considerazione a tal fine, sia perché la prova era già evidente, cosicché la confessione appare strumentale, sia perché la interruzione della latitanza non può giustificare di per sé una riduzione di pena, mentre il risarcimento del danno è stato già valutato per la concessione della relativa attenuante”.

In conclusione: “La sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di furto, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto”.

Stante la già ritenuta equivalenza tra la recidiva e l’attenuante, la pena è stata quindi rideterminata in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 566  di multa.


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