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Viterbo – (sil.co.) – Condannato due volte in due anni, a due anni di reclusione il 5 giugno 2019 e a un anno e sette mesi il 19 febbraio 2021, accumula una pena superiore ai due anni ma ottiene lo stesso la sospensione condizionale di entrambe le pene.
Il 19 gennaio 2023, però, la corte d’appello, su richiesta del pm, gli revoca la sospensione condizionale che gli era stata concessa in entrambi i casi dal tribunale di Viterbo.
È successo a un 25enne che contro l’ordinanza che lo avrebbe spedito in carcere si è rivolto alla cassazione, ottenendo l’annullamento della revoca, con rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio. Per ora, insomma, l’imputato non dovrà andare dietro le sbarre.
Secondo la procura, il beneficio gli era stato concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., giacché la pena, cumulata con quella, pure condizionalmente sospesa, irrogata al 25enne con la precedente sentenza del 5 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2019, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.. 2.
Il difensore Luca Nisi ha lamentato, in particolare, che il giudice dell’esecuzione non abbia adempiuto all’onere — “imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità” — di acquisire il fascicolo processuale relativo al procedimento nell’ambito del quale il beneficio della cui revoca si discute era stato riconosciuto, “al doveroso fine di accertare se l’esistenza del precedente ostativo fosse o meno nota al giudice del merito”.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, che per la cassazione è però fondato e va accolto, in quanto “il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena (…) in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio”.
“Nel caso in esame – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 28 giugno – il giudice dell’esecuzione non ha dato atto di avere eseguito il prescritto controllo che, eccepisce il ricorrente, avrebbe consentito, qualora effettuato, di appurare che il tribunale aveva ordinato la sospensione a dispetto del fatto che la documentazione allegata a quel fascicolo al momento della decisione rendesse evidente l’esistenza della preclusione, così incorrendo in un errore di diritto che, non essendo intervenuta impugnazione del pubblico ministero, si è, a suo modo di vedere, ormai definitivamente consolidato”.
Tanto è bastato a dimostrare l’esistenza del vizio dedotto e ad imporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla corte di appello di Roma in vista di un nuovo giudizio, nel quale si dovrà, in primo luogo, procedere all’accertamento del profilo omesso, funzionale alla corretta applicazione del principio di diritto, sopra richiamato.
In conclusione: “Nell’ambito del giudizio di rinvio potrà verificarsi, ulteriormente, se ricorrono o meno le condizioni per disporre, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione, inflitta al ricorrente con sentenza del tribunale di Viterbo del 5 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2019”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

