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Ministero della difesa condannato a pagare oltre 11mila euro a ex addetta pulizie di una caserma

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Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio


Viterbo – (sil.co.) – Ministero della difesa condannato dal Tar del Lazio a pagare oltre 11mila euro a un’ex addetta alle pulizie che a suo tempo ha fatto vertenza alla ditta appaltatrice del servizio presso il comando aviazione dell’esercito di Viterbo.

Alla donna, il 25 novembre 2020, ha dato ragione il giudice del lavoro del tribunale del Riello, condannando in solido ditta e pubblica amministrazione, riconoscendole il diritto a ricevere in pagamento – relativamente al periodo da marzo 2012 a dicembre 2016 – un totale di 11.776,79 euro per differenze retributive, ferie, festività, permessi retribuiti non goduti, ratei di tredicesima e di quattordicesima non percepiti e liquidazione.

Il 14 dicembre sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui i giudici amministrativi, il 22 novembre, hanno accolto il ricorso della donna per ottenere dal ministero della difesa il pagamento delle somme che le sono state riconosciute oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.

“La decisione del giudice del lavoro – viene ricordato nella sentenza – si fonda sull’istruttoria svolta (comprensiva anche di ctu contabile) e ha riconosciuto in favore della lavoratrice le differenze retributive quantificate, in relazione al lavoro dalla stessa svolto, nel periodo menzionato (da marzo 2012 a dicembre 2016), quale dipendente part-time a tempo indeterminato (operaia di III livello addetta alle pulizie) della Compagnia generale servizi integrati srl, ditta appaltatrice del servizio di pulizia svolto presso il comando regionale militare I Reggimento aviazione esercito ‘Antares’”.

La sentenza ha riconosciuto il rapporto di solidarietà passiva ex art. 1667 cod. civ. tra la società appaltatrice ed il committente ministero della difesa che, pertanto, è stato condannato in solido con la società al pagamento delle retribuzioni omesse e delle spese processuali del giudizio lavoristico, mentre la sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. 

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al ministero della difesa lo scorso 17 febbraio, ma “permanendo l’inerzia dell’intimata amministrazione, parte ricorrente si è vista costretta a proporre ricorso”, in allegato al quale c’è la sentenza del tribunale ordinario di Viterbo, sezione lavoro, munita di formula esecutiva.

“Orbene – dice il Tar del Lazio – la decisione, come sopra passata in giudicato, costituisce titolo per il conseguimento, da parte del ricorrente, delle somme liquidate dalla pronuncia stessa. Nella specie il ricorso presenta i previsti requisiti di ammissibilità e di fondatezza, non risultando allegato alcunché dalla amministrazione intimata (non costituitasi in giudizio) in merito alla corresponsione di quanto da essa dovuto per sorte, interessi ed accessori. Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del ministero della difesa di dare completa esecuzione alla sentenza, detratti eventuali pagamenti già effettuati”.


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