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Arlena di Castro – Discarica di Arlena, la società contro la regione Lazio.
La Med sea litter ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) “sul progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post consumo e marine litter con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” in località Banditaccia ad Arlena di Castro.
Nel ricorso, vengono spiegati i motivi che hanno spinto la società a rivolgersi alla giustizia amministrativa, ripercorrendo le varie tappe dell’iter istruttorio.
“Una volta che sarà realizzato – si legge nel ricorso – il progetto avrà un impatto fortemente positivo sul territorio interessato, comportando la creazione di 70 posti di lavoro diretti e di almeno altri 50 di indotto, la realizzazione sul territorio di Arlena di Castro di una nuova struttura scolastica a spese del proponente ed il pagamento in favore del comune ospitante di una royalty annuale di 600.000 euro”.
Contro questa ipotesi si è costituito il Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro che, insieme ai comuni di Tuscania e Tessennano (ma anche di Tarquinia e due società private) hanno presentato ricorso per bloccare il progetto. Progetto a cui, invece, è favorevole il sindaco Publio Cascianelli.
La regione ha emesso il provvedimento di Via “il 16 maggio 2023, prendendo atto degli esiti della conferenza dei servizi e alla luce dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, esprimendo, così “la pronuncia di compatibilità ambientale”.
Questo provvedimento ‘obbliga’ la società a “costantemente monitorare le emissioni di rumori e vibrazioni derivanti dall’esercizio del complesso impiantistico e dal traffico indotto, adottando in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, idonee misure atte a mitigare e contenere dette emissioni”. Questione che ha trovato il muro da parte dei comuni di Tuscania, Tessennano, Tarquinia e due società private.
È dello scorso ottobre, poi, il rilascio dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) che “reca ulteriori prescrizioni con riferimento al traffico veicolare” e, infine, dell’11 dicembre il Paur.
Paur che la società contesta perché “omette, inspiegabilmente sia di considerare che la problematica dell’impatto ambientale dovuto al traffico è stata affrontata nella fase del procedimento Via, sia di considerare che il parere di Arpa Lazio – cui la ricorrente si è conformata – proprio per tali ragioni nulla ha richiesto con riferimento al traffico veicolare, anche perché lo studio di impatto odorigeno nulla ha a che vedere col traffico veicolare, sia di menzionare il periodo del Provvedimento Aia che precede, sia di dare atto alle prescrizioni riferite al traffico veicolare che sono state apposte nel provvedimento di VIA e in quello di Aia”.
Continua il ricorso che, “in considerazione di tali significative omissioni, nel provvedimento di Paur, la direzione generale ambientale della regione Lazio ha istituito, per la prima volta e in modo immotivato, due prescrizioni aggiuntive a quelle già apposte dai provvedimenti di Via e di Aia in relazione al traffico veicolare” chiedendo alla società di “redigere uno studio aggiornato del traffico veicolare indotto dall’impianto, valutando l’adeguatezza della viabilità interessata dal passaggio dei mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto.
Tale studio dovrà essere inviato all’autorità competente, alla provincia di Viterbo e ai comuni interessati dal passaggio dei suddetti mezzi” e che “sulla base delle risultanze di tale studio, su richiesta dei comuni interessati dal passaggio dei mezzi e previa apposita convenzione ai sensi di legge, dovrà partecipare all’adeguamento e alla manutenzione delle esistenti infrastrutture stradali percorse per l’accesso e l’uscita dall’impianto prevedendo gli adeguamenti eventualmente necessari”.
Si legge quindi nel documento, che “il provvedimento di Paur, nella misura in cui appone le prescrizioni sul traffico veicolare qui censurate, è illegittimo anche perché reca misure irragionevoli, immotivate e manifestamente ingiuste, nonché ulteriormente viziate da sviamento di potere”.
Ne chiede quindi l’annullamento per “l’illegittimità delle cennate prescrizioni”.
