Villa Lante
Viterbo – Antenna per la telefonia mobile vicino a Villa Lante, accolto dal Tar del Lazio il ricorso presentato l’8 settembre dalla società Inwit contro ministero della cultura e soprintendenza nei confronti del comune di Viterbo per l’annullamento del silenzio-diniego all’istanza di accesso agli atti presentata la scorsa estate alla soprintendenza, che per l’appunto non si è pronunciata.
A sostegno della domanda, la Inwit ha ricordato come il 26 novembre 2021 avesse chiesto al comune, congiuntamente a Tim e Vodafone, l’autorizzazione per installare una stazione radio base per la telefonia mobile, seguita – dopo varie vicende anche processuali – dalla sospensione temporanea dei lavori, disposta lo scorso maggio dalla Soprintendenza, in relazione all’avvio del procedimento per la dichiarazione di “notevole interesse pubblico” dell’area in questione.
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L’ex giunta del sindaco Giovanni Arena, disse no il 2 gennaio 2022, appellandosi al regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di impianti di telefonia, per il quale è consentito il posizionamento esclusivamente su manufatti esistenti come fabbricati, pali di illuminazione, torri faro, facendo notare come la struttura si sarebbe trovata a pochi metri di distanza dal parco di Villa Lante.
Secondo la Inwit, un divieto in netto contrasto con “la natura di opere di urbanizzazione primaria riconosciuta a questi impianti, da ritenere perciò compatibili con ogni destinazione urbanistica”, per cui il 2 dicembre 2022 ha ottenuto il via libera del Tar, contro cui il la giunta del sindaco Chiara Frontini ha presentato ulteriore ricorso al Consiglio di stato.
Lo scorso maggio, nel frattempo, quando stavano per riprendere i lavori per l’installazione dell’antenna, ne ha ordinato la sospensione la soprintendenza, comunicando l’avvio del procedimento per l’istituzione di un vincolo a tutela del paesaggio.
La società ha chiesto allora di poter accedere alle copie degli atti inerenti l’istruttoria prodromica all’adozione del provvedimento di sospensione, degli atti relativi al procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardanti le aree per le quali è stata disposta la sospensione, degli atti relativi alla pubblicazione all’albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero la comunicazione agli interessati, di ogni altro atto, verbale e documento comunque adottato che possa essere di impedimento alla ripresa dei lavori e alla definitiva costruzione dell’antenna.
“Ritenuto che – si legge nelle motivazioni della sentenza pubblicata il 27 dicembre – in ragione della posizione qualificata della società ricorrente e dell’interesse che essa ha nei riguardi dell’area in questione, la domanda sia fondata, il Tar del Lazio (…) ordina al ministero della cultura-soprintendenza di esibire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, tutta la documentazione citata”.
Silvana Cortignani
