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Viterbo – (sil.co.) – A distanza di oltre tredici anni, un automobilista può ancora sperare di essere risarcito dalla provincia, secondo lui responsabile dell’incidente di cui è stato vittima il 6 maggio 2010, mentre pioveva dirotto, sulla provinciale che collega Tarquinia con Tuscania.
L’automobilista, difeso dall’avvocato Giuliano Migliorati, ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza con cui, il 19 aprile 2019, gli aveva dato torto la corte d’appello di Roma, riformando la sentenza appellata e rigettando la domanda da lui proposta di risarcimento danni materiali e biologici nei confronti dell’amministrazione provinciale di Viterbo: “In relazione al sinistro del 6 maggio 2010 in cui, alla guida della propria autovettura percorreva la strada provinciale direzione di marcia Tarquinia-Tuscania quando, a causa del forte temporale, si veniva a trovare in un muro di pioggia fittissima che provocava l’allagamento del fondo stradale, in quanto difettavano di manutenzione sia l’asfalto sia la banchina, per cui le acque meteoriche non defluivano, e la sua vettura veniva sollevata fino a ribaltarsi e trascinata oltre la banchina”.
La difesa ha contestato come sia stata completamente omessa la considerazione dello stato disastroso e, per l’effetto, dell’incuria del manto stradale, percorso dall’automobilista il giorno del sinistro, non in grado di fronteggiare la pioggia battente, tanto da essere invaso dall’acqua: “Le condizioni dell’asfalto, in presenza della pioggia, costituiscono l’unico motivo dello sbandamento del mezzo condotto dal ricorrente e quindi l’unica causa del sinistro”.
La corte d’appello ha tenuto conto di una testimonianza facente riferimento ai canali di scolo otturati che buttavano acqua sulla strada, escludendo la responsabilità dell’ente proprietario della strada per mancata manutenzione dei canali di scolo, riconducendo il sinistro a due differenti concause, identificate nella mancanza di una cauta condotta di guida da parte dell’automobilista imposta dal segnale di pericolo e dalla circostanza che era in atto un forte temporale, nonché dalla abnorme precipitazione determinatasi in brevissimo tempo, ossia una sorta di bomba d’acqua abbattutasi sulla sede stradale all’improvviso tale da causarne l’allagamento”.
“Al contrario – ha sostenuto il difensore Migliorati – lo stato di cattiva conservazione del manto stradale, o meglio, l’otturazione dei canali di scolo, è stata l’unica causa del sinistro; la strada si è immediatamente allegata non perché il temporale fosse eccezionale o imprevedibile, ma perché l’acqua piovana non riusciva a defluire dai canali ivi esistenti, i quali si presentavano completamente otturati”. Motivo considerato fondato dalla cassazione.
“Le precipitazioni atmosferiche – si legge nelle motivazioni dell’ ordinanza del 23 novembre -integrano l’ipotesi di caso fortuito, quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della ‘res’ oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”.
E ancora: “Deve pertanto ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia error in iudicandoin riferimento all’art. 2051 cod. civ., dal momento che i criteri di valutazione applicati nella disamina della fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza del caso fortuito”.
In accoglimento, dunque, del motivo di ricorso, la cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello, che dovrà riesaminare la fattispecie, tenendo presente che l’evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode.
