Viterbo – Masse di San Sisto, bocciato dal Tar del Lazio il ricorso proposto nel 2019 dalla società Antiche Terme Romane e dell’associazione Le Masse contro la regione Lazio nei confronti della società Free Time. Le ricorrenti chiedevano ai giudici amministrativi l’annullamento della determinazione regionale relativa all’incremento della portata della concessione mineraria di acqua termominerale denominata Paliano a favore della Free Time nel 2018 e l’annullamento, sotto il profilo minerario, del progetto di chiusura-ricondizionamento del pozzo denominato San Sisto, pubblicato sul Bur Lazio il 18 giugno 2019.
Viterbo – Le Masse di San Sisto
In particolare, la società Antiche Terme Romane nella qualità di proprietaria del compendio immobiliare e dell’adiacente pozzo di natura termale denominato “San Sisto” e l’associazione “Le Masse” quale conduttrice del medesimo, contestavano la determinazione con cui ad agosto 2018 la Regione Lazio ha dato l’assenso alla controinteressata società Free Time per un incremento sino a 15 l/s del prelievo di acqua termale della fonte denominata “Paliano”, che avrebbe trovato il proprio presupposto nello studio commissionato dalla Regione Lazio nel 2016 all’università della Tuscia. Quest’ultimo, secondo le ricorrenti, un atto di pianificazione, adottato in assenza di valutazione ambientale strategica. In contrasto con quanto pubblicizzato dalla Regione in opuscoli informativi che menzionavano e davano risalto, nel sistema idrotermale, al pozzo di San Sisto e alle relative vasche gestite dall’associazione “Le Masse”.
La Regione Lazio ha replicato sostenendo, tra l’altro, come l’attività di captazione delle acque del pozzo “San Sisto” fosse svolta dall’associazione “Le Masse” in via di fatto, “…in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo o di natura igienico sanitaria ed in spregio della normativa in materia di sicurezza e polizia mineraria”, mentre l’attività svolta da Free Time srl, al contrario, era stata autorizzata con determinazione n. 508 del 18 marzo 2005, nella quale l’area appartenente a Antiche Terme Romane srl “…inglobata in quella che ad oggi, costituisce la concessione mineraria “Paliano” rilasciata alla società Free Time”-
E ancora: “Nessun rilievo può assumere la circostanza che in opuscolo pubblicitario sia riportato il pozzo “San Sisto”, e infatti, con la nota prot. n. GR 254178 dell’11 maggio 2015 si è segnalato agli uffici regionali competenti “…che le cosiddette Pozze di San Sisto non fanno parte di attività termali regolarmente concesse e l’indicazione di tale struttura è stata eliminata dal sito istituzionale”.
L’approvazione del progetto di chiusura del pozzo “San Sisto” costituisce per il Tar un atto dovuto, conseguente al provvedimento emanato dal tribunale di Viterbo, che ha ingiunto alle ricorrenti “di consentire il libero accesso in favore della Free Time sui fondi di proprietà dei ricorrenti e dati in locazione alla associazione Le Masse; di interdire ogni genere di gestione coltivazione, emungimento captazione, raccolta delle acque termominerali e dei suoi derivati risalenti dal pozzo di San Sisto e da qualunque altra effluenza termale naturale o artificiale provvedendo ad effettuare necessari lavori finalizzati a tale scopo; di cessare ogni attività connessa alla utilizzazione delle acque termominerali ed attività collaterali di ogni natura”.
All’udienza di smaltimento del 10 febbraio 2023, celebrata in modalità telematica, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione. Nelle motivazioni della sentenza, pubblicata ieri, viene peraltro sottolineato come lo studio commissionato all’università “non rivesta, né potrebbe assumere, valore di atipico strumento di pianificazione relativo alla regolamentazione dell’utilizzo delle risorse idro-termali, costituendo soltanto una indagine di carattere scientifico, commissionata – secondo quanto testualmente previsto e indicato nella determinazione regionale n. G04204 del 26 aprile 2016 – al fine di ottenere “…un quadro scientificamente attendibile della quantità e qualità delle risorse dell’acquifero vulcanico dell’area del viterbese…”.
Rigettando il ricorso e i motivi aggiunti in quanto infondati, i giudici amministrativi ritengono tuttavia sussistenti, in relazione all’articolazione e complessità della vicenda amministrativa, le giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Sivana Cortignani
