Omicidio Bramucci – I cognati della vittima imputati di concorso in omicidio, Dan Costantin Pomirleanu e Sabrina Bacchio
Soriano nel Cimino – Omicidio di Salvatore Bramucci,no della cassazione al ricorso di Sabrina Bacchio contro l’immediato: “Ininfluente ai fini della condanna”.
Contro il giudizio immediato davanti alla corte d’assise si è opposta in cassazione la cognata della vittima, Sabrina Bacchio, la cinquantenne in carcere dal 22 ottobre 2022 per l’agguato a colpi di pistola in cui il 7 agosto di due anni anni fa è stato ucciso il pregiudicato 58enne di Soriano nel Cimino.
Il ricorso è stato bocciato dalla cassazione lo scorso 11 ottobre, prima della prima udienza del processo che si è aperto davanti alla corte d’assise del tribunale di Viterbo il 23 ottobre. Il 18 dicembre si è invece aperto quello alla sorella per cui è in programma l’unificazione.
Sabrina Bacchio e la sorella Elisabetta, vedova della vittima, sono già a processo davanti alla corte d’assise del tribunale di Viterbo. E con le due donne anche i sicari Tonino Bacci e Lucio La Pietra. Sono nel frattempo saliti a sei gli arresti, lo scorso 4 gennaio, quando le manette sono scattate anche per Dan Constantin Pomirleanu, compagno di Sabrina Bacchio, e Alessio Pizzuti. Per un settimo indagato, la richiesta di custodia cautelare all’inizio di gennaio era ancora pendente davanti alla cassazione.
Tornando a Sabrina Bacchio, l’imputata, difesa dall’avvocato Andrea Gatto, ha presentato ricorso contro il decreto con cui il gip Rita Cialoni, il 6 settembre, ha accolto la richiesta di immediato del pm Massimiliano Siddi per concorso in omicidio aggravato, lamentando la data di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, indicata in detto provvedimento nel giorno 21 agosto 2023. poiché essa riguardava lo stralcio del presente procedimento rispetto a quello originario, rispetto al quale doveva essere calcolato il termine di novanta giorni indicato dalla citata disposizione di legge ai fini del giudizio immediato.
Salvatore Bramucci e la moglie Elisabetta Bacchio
Nelle motivazioni viene ricordata la sentenza n. 42979 delle Sezioni Unite nella quale è stato affermato che: “La verifica circa la sussistenza delle condizioni perché si possa procedere al giudizio immediato su impulso del pubblico ministero, così accedendo alla fase dibattimentale senza la celebrazione dell’udienza preliminare, è affidata al giudice per le indagini preliminari, che svolge pertanto un ruolo di rilievo centrale ‘nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contraddittorio fra le parti’, assicurando la presenza di ‘un correttivo interno al sistema rispetto a possibili patologie'”.
È stato poi aggiunto che: “Una volta esercitato con esito positivo lo scrutinio circa la ricorrenza dei presupposti per l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, il relativo provvedimento, ‘attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, …è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento: esso ‘chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale'”.
“E’ opportuno aggiungere – la conclusione – che il vigente ordinamento processuale è, comunque, improntato al criterio generale di non regressione del procedimento, espressione dell’esigenza di garantire la speditezza e la ragionevole durata del processo, principi che hanno acquisito rilievo costituzionale a seguito della modifica dell’art. 111 Cost. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.”.
Sabrina Bacchio è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

