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Corchiano – (sil.co.) – Accolto dal Tar del Lazio il ricorso di una impresa edile di Nepi contro il comune di Corchiano.
La pubblica amministrazione, di conseguenza, dovrà provvedere al completamento di un pagamento per oltre settantamila euro complessivi a favore della ditta, somma solo in parte versata dalla pubblica amministrazione, come ingiunto un anno fa dal tribunale di Viterbo.
Il tribunale del capoluogo, il 23 gennaio 2023, ha ingiunto al comune di Corchiano di pagare all’azienda ricorrente la somma 74.392,54 euro, oltre interessi e spese varie. Un decreto “non opposto”, diventato definitivamente esecutivo e nuovamente notificato al comune di Corchiano il 22 marzo 2023, con l’amministrazione debitrice che ha adempiuto solo in parte, il successivo 26 giugno, provvedendo al pagamento di cinquantamila euro.
Per il resto, la società è ricorsa al Tar affinché ordinasse al comune di Corchiano la liquidazione della somma di 34.128,03 euro, assegnando all’amministrazione un termine non superiore a 30 giorni per ottemperare e nominando un commissario ad acta per provvedere in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione intimata, che non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio dello scorso 18 dicembre, mentre risale al 2 gennaio 2024 la pubblicazione della sentenza,
“Il ricorso merita accoglimento – scrivono i giudici amministrativi nelle motivazioni – di conseguenza, va dichiarato l’obbligo del comune di Corchiano di prestare ottemperanza al giudicato in questione, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi nella misura e secondo le decorrenze indicate nel titolo azionato ed accessori, entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa, se anteriore”.
E ancora: “Per il caso di persistente inottemperanza, il collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e nomina sin da ora il commissario ad acta nella persona del prefetto di Viterbo, con facoltà di delega a funzionario dipendente, il quale provvederà ad eseguire il giudicato nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine sopra assegnato all’amministrazione per provvedere autonomamente”.
