Viterbo – Accolto dal Tar del Lazio il ricorso di un marito militare cui era stato negato il trasferimento dal settentrione a Viterbo per poter continuare a convivere con la moglie poliziotta, vincitrice di un concorso interno per cui era stata assegnata alla questura del capoluogo della Tuscia. Secondo i giudici amministrativi, la coppia ha diritto di chiedere di restare unita e vivere sotto lo stesso tetto.
Roma – Tar del Lazio
A presentare appello è stato il marito, al quale in prima istanza il ricongiungimento familiare è stato negato dal dipartimento impiego del personale dello stato maggiore dell’esercito, il 21 novembre 2022, in esecuzione dell’ordinanza del consiglio di stato che ha rilevato come l’esclusione sia avvenuta “a causa della volontaria disgregazione del nucleo familiare posta in essere da parte della coniuge”.
Secondo il ministero “il trasferimento a Viterbo della moglie del ricorrente non è avvenuto d’ufficio, ma su scelto della stessa, in presenza di alternative, nell’ambito di una procedura concorsuale (…) alla luce della scelta posta in essere in piena volontà e libertà dalla moglie del ricorrente e dettata da ragioni esclusivamente private, l’istituto del ricongiungimento del nucleo familiare non può trovare alcuna giustificazione istituzionale, essendo espressamente previsto (…) che il trasferimento su base volontaria del personale in servizio permanente non può essere disposto se uno dei due coniugi abbia disgregato volontariamente il proprio nucleo familiare, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato”.
La moglie, una ispettrice, nello specifico, avrebbe indicato 10 sedi gradite (Viterbo, Bolzano, Trento, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Torino, Rimini, Mantova), e sarebbe stata infine destinata d’ufficio alla questura di Viterbo dal 1 luglio 2021. Per la difesa “non può, conseguentemente, ritenersi che la moglie del ricorrente abbia volontariamente disgregato il proprio nucleo familiare, essendo stata, semplicemente, destinata d’ufficio nella sede di Viterbo per effetto del superamento di un concorso interno”.
Secondo il ministero dell’interno l’effetto disgregativo dell’unità familiare non sarebbe direttamente connesso ad un trasferimento imposto autoritariamente, ma sarebbe piuttosto il risultato di una sua libera scelta, scelta che dunque non sarebbe dipesa dall’amministrazione di appartenenza, ma risulterebbe pienamente riconducibile all’esercizio di un “potere discrezionale” dell’interessata, la quale avendo la facoltà di stabilire dove essere destinata, ha optato per una sede lontana da quella in cui prestava servizio il marito.
Per il Tar del Lazio l’appello è fondato. “Nel caso concreto – si legge nelle motivazioni della sentenza pubblicata il 22 gennaio – ove per la consorte dell’appellante all’esito di un concorso interno è stata disposta l’assegnazione alla questura di Viterbo, non si può parlare di disgregazione volontaria della famiglia, in quanto l’assegnazione è stata disposta dal ministero degli interni in seguito ad una graduatoria di merito e alla conclusione positiva di un percorso formativo consistente nella frequentazione del II Corso di formazione tecnico professionale per la nomina a vice-ispettore tecnico della polizia di stato”.
E ancora: “Nel caso concreto il bando aveva previsto la copertura di 400 posti per diverse qualifiche funzionali presso diverse province del territorio nazionale, per cui non si trattava di un concorso per la copertura di una unica sede di trasferimento conosciuta dal concorrente sin dal bando del concorso, né un “reimpiego nell’ambito delle pianificazioni annuali (…) e non è prevista una istanza di parte in senso proprio ad opera degli interessati, ma la mera indicazione, da parte di costoro, di gradimenti o priorità, che ben potrebbero essere disattesi dall’amministrazione che, sulla base dei criteri indicati nella circolare, decide autonomamente ove assegnare il proprio personale”.
“L’indicazione del gradimento nel caso concreto non si configura, pertanto, come un’istanza di parte e tantomeno come una scelta posta in essere in piena volontà e libertà dalla moglie del ricorrente e non comporta alcun obbligo per l’amministrazione, la quale, all’esito del concorso interno e dello svolgimento di un percorso formativo consistente nella frequentazione del II Corso di formazione tecnico professionale per la nomina a vice-ispettore tecnico della polizia di stato, ha deciso d’ufficio ove destinare la dipendente”, la conclusione dei giudici amministrativi.
Silvana Cortignani
