Viterbo – (sil.co.) – No alla cittadinanza italiana a una straniera invalida, reddito troppo basso per un nucleo di ben nove persone conviventi.
Viterbo – Il palazzo della Prefettura
Il fratello è ricorso senza successo al Tar del Lazio per l’annullamento del decreto con cui la prefettura, il 31 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata il 24 novembre 2018 per la sorella oggi 35enne, in Italia da oltre dieci anni, invalida al cento per cento con totale inabilità al lavoro, di cui è l’amministratore di sostegno, a causa del basso reddito del nucleo familiare composto da nove persone in cui vive, nonostante lei da sola percepisca di suo 1.186 euro al mese tra pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.
Scopo dell’accertamento della capacità reddituale, verificare se il cittadino straniero disponga di adeguati mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia, “in modo da evitare che possa gravare sul bilancio dello stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana”.
La domanda è stata dichiarata inammissibile per carenza reddituale, in quanto il reddito della donna “deriva da pensione di invalidità ed è pertanto non computabile ai fini dell’integrazione del requisito in esame nonché in quanto i redditi prodotti dal padre e dal fratello, invocati ad integrazione del primo, sono risultati insufficienti”.
Tra le censure opposte dal fratello, la violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre all’aperta violazione dei principi inviolabili a tutela dei diritti fondamentali di ogni uomo, sanciti dalla nostra Costituzione.
In base all’accertamento reddituale esteso ai familiari conviventi, secondo le motivazioni della sentenza del Tar del Lazio, è emerso che i redditi prodotti dal padre e dal fratello sono risultati essere comunque insufficienti per il nucleo familiare della donna, dove non vi sono altri percettori di reddito, composto da numerosi soggetti, nove in tutto.
In particolare, il reddito complessivamente a disposizione dell’intero nucleo familiare, composto da nove persone, è risultato insufficiente in quanto sopra le soglie fissate dal ministero per il solo anno 2022, quando fu pari a 15.093 euro. Ma non nel triennio precedente la richiesta di cittadinanza, né negli altri anni successivi.
Insufficiente, secondo i giudici amministrativi, l’importo della pensione sociale percepita dal padre pari a circa 650 euro mensili “non in grado di assicurare la disponibilità di adeguate risorse per far fronte al sostentamento di nove persone”. Riguardo invece alle somme percepite a titolo di pensione di invalidità viene ricordato che “non assume rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo funzione solidaristica di sostegno al reddito”.
“Ciò si comprende – viene spiegato – laddove si consideri che alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali”.
“La pensione di invalidità – viene quindi sottolineato, ricordando che non concorre al reddito – è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo”.
