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Bassano Romano – Muratore morto dopo essere precipitato da un trabattello, via libera all’archiviazione della denuncia nei confronti della vedova e dei due figli della vittima che era stata sporta dal “datore di lavoro” dopo l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo.
Il gip, che si era riservato, nei giorni scorsi ha rigettato l’opposizione dell’uomo alla richiesta di archiviazione che era stata presentata al tribunale dalla procura della repubblica di Viterbo.
Si è chiuso così, dieci anni dopo la tragica morte di Bartolomeo Torricelli. il seguito giudiziario del caso del muratore di 76 anni deceduto al policlinico Gemelli di Roma una settimana dopo essere stato trovato riverso a terra sotto un trabattello, il 30 aprile 2014, in una villa adibita a location per eventi in località Poggio della Rota, a Bassano Romano, dove era solito svolgere piccoli lavori di manutenzione nelle sue vesti di artigiano.
Assolto in via definitiva dalla cassazione il 23 giugno 2022 dall’accusa di omicidio colposo, il presunto datore di lavoro ha denunciato il figlio Giancarlo Torricelli, il fratello e la mamma per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, avendo detto che il congiunto quel giorno stava lavorando.
In realtà la piccola rendita riconosciuta all’indomani del sinistro ai figli e alla vedova dell’artigiano è stata sospesa subito dopo la sentenza di assoluzione in primo grado del 21 marzo 2019, quando l’accusa ha chiesto che l’imputato, oggi 89enne, venisse condannato a un anno e mezzo di reclusione per omicidio colposo.
Per i familiari Bartolomeo Torricelli il 30 aprile 2014 si era recato nella villa a lavorare. “Indossava un paio di jeans e una camicia, i suoi abiti da lavoro normali, come dimostrano le foto che li mostrano pieni di schizzi di calce e di vernice. E ai piedi indossava il solito paio di scarpe vecchie da lavoro“, sostiene da sempre il figlio Giancarlo.
La stessa cassazione, pur confermando l’assoluzione in secondo grado dell’imputato, aveva sottolineato nelle motivazioni come vada ricordato “che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all’assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice ‘non certezza’ e, dunque, anche il ‘ragionevole dubbio’ sulla colpevolezza (…) la condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.

