Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso presentato dall’Ater di Viterbo che chiedeva a Palazzo dei Priori quasi mezzo milione di euro per degli espropri alla Quercia risalenti alla metà degli anni Settanta. Tra le motivazioni: “La sottoscrizione dello stesso sarebbe spettata all’organo di indirizzo politico”.
Viterbo – La sede dell’Ater
L’azienda, in particolare, si era rivolta al Tar nel 2019 per ottenere l’annullamento della determina dirigenziale con cui, a ottobre dello stesso anno, il comune aveva dichiarato la nullità della determinazione dirigenziale del 12 aprile 2018, che avrebbe invece riconosciuto il debito, ritirandola in autotutela a seguito di delibera della giunta comunale del 10 ottobre 2019.
L’Ater, in sostanza, ha chiesto al Tar del Lazio l’accertamento dell’obbligo del comune di Viterbo di dare avvio al procedimento ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio del presunto credito di 444.860,76 euro vantato nei confronti della pubblica amministrazione.
Premessa della richiesta una delibera di giunta del lontano 26 luglio 1975, con cui il comune aveva individuato circa 6300 metri quadrati di area nell’ambito del Peep “La Quercia”, incaricando l’allora Iacp di provvedere, in nome e per conto del comune, all’espropriazione delle aree destinate all’intervento, “anticipando per conto del comune stesso i necessari fondi da conguagliarsi con il corrispettivo del diritto di superficie dovuta al comune per la concessione dell’area medesima”.
Risale invece al 16 novembre 1977 l’approvazione dello schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie, mentre con atto a rogito notarile del 12 ottobre 1978 è stata stipulata una convenzione preliminare, in seguito alla quale una parte delle aree espropriate sarebbe stata retrocessa dall’ente al comune e l’Ater avrebbe negli anni (con più solleciti collocati tra il 1988 e il 1994) richiesto al comune il rimborso dell’indennità di espropriazione versata.
Con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 1889 del 12 aprile 2018, il comune di Viterbo Settore VII, nella persona dell’allora dirigente Massimo Gai, ha approvato lo schema di convenzione definitiva tra il comune e l’Ater, con la quale quest’ultimo si era impegnato a rimborsare all’Ater la somma di 444.860,76 euro, corrispondente all’importo rivalutato, a suo tempo pagato dall’ente a titolo di indennità di espropriazione per le aree poi consegnate al comune.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione, mentre la sentenza è stata pubblicata il 27 marzo.
“L’atto posto in essere nel 2018, quand’anche qualificabile come riconoscimento di debito – si legge nelle motivazioni del rigetto – sarebbe privo del visto di esecutività e copertura finanziaria, la sottoscrizione dello stesso sarebbe spettata all’organo di indirizzo politico, le aree retrocesse al comune resistente, prese a parametro di riferimento per il calcolo del corrispettivo, sarebbero di estensione inferiore rispetto a quella calcolata nel 2018, in ogni caso, la pretesa creditoria di Ater sarebbe prescritta”.
“Nel caso in esame – sottolineano i giudici del Tar – non vi è stata tanto una ricognizione di debito (…) piuttosto (…) la determinazione di un corrispettivo di un contratto di concessione, per giunta sulla base di criteri e modalità differenti di calcolo rispetto a quelli contenuti nella convenzione preliminare del 1978 (che, al contrario di quanto disposto nel 2018, prevedeva che il prezzo che l’Istituto autonomo case popolari avrebbe sostenuto per l’acquisizione delle aree de quibus, operata in nome e per conto del comune di Viterbo, sarebbe rimasto a carico del concessionario)”.
In conclusione: “Detta determinazione del corrispettivo è stata eseguita da un dirigente che, per espressa previsione di legge, non aveva il potere di compierla, in quanto si tratta di una competenza attribuita al consiglio comunale, ossia, per quanto espressamente stabilito nel provvedimento impugnato, all’organo di indirizzo politico dell’ente”.
L’Ater potrà in ogni caso agire nella sede competente per l’accertamento e la tutela del credito vantato nei confronti del comune.
