Viterbo – Deposito nazionale rifiuti radioattivi e parco tecnologico, bocciato dal Tar del Lazio il ricorso proposto dai comitati Montalto Futura, Maremma Viva, Verde Tuscia e per la Salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia, con l’intervento ad adiuvandum del Biodistretto della via Amerina e delle Forre.
I comitati chiedevano l’annullamento del diniego all’accesso agli atti disposto da Mase e società Sogin il 17 gennaio 2024 rispetto all’istanza formulata il 19 dicembre 2023, nonché contro il diniego tacito espresso dal ministero delle imprese e del made in Italy e dall’Isin.
La richiesta riguardava il provvedimento completo, “non conosciuto nei suoi estremi e contenuti”, sul cui presupposto, il 13 dicembre 2023, è stata approvata la Cnai-Carta nazionale delle aree idonee – facendo seguito alla Carta delle aree potenzialmente idonee pubblicata nel 2021 – individuando 51 zone distribuite in sei regioni italiane, di cui 21 nella provincia di Viterbo.
La sentenza, del 24 aprile, è stata pubblicata ieri.
Deposito scorie nucleari – Lista siti idonei nel Viterbese
Con il ricorso principale i consorzi hanno impugnato gli atti relativi al procedimento di approvazione della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del parco tecnologico, presentando un ulteriore ricorso, respinto il 28 settembre 2022, contro la determinazione di differimento al momento della definitiva approvazione della Carta, in quanto “legittimamente approvata”.
“L’accesso all’informazione ambientale – viene spiegato – è negato nel caso in cui la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento”. E ancora: “L’esercizio del diritto di accesso deve intendersi differito sino alla conclusione del procedimento, al termine del quale è prevista l’approvazione definitiva della Cnai- Carta nazionale delle aree idonee/Cnaa-Carta nazionale delle aree autocandidate con decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
“I termini della questione – viene sottolineato – non mutano né per effetto dell’avvenuta pubblicazione in data 13 dicembre 2023 dell’elenco delle aree presenti nella proposta di Cnai, né per il fatto che l’istanza di accesso in esame è stata proposta anche ai sensi della disciplina dell’accesso civico generalizzato”.
“Sotto il primo profilo – spiegano i giudici amministrativi – va premesso che il legislatore ha introdotto una ulteriore fase endoprocedimentale (finalizzata all’eventuale presentazione di autocandidature) che prende le mosse dalla pubblicazione dell’elenco delle aree presenti nella proposta di Cnai sul sito istituzionale del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (…) un atto interno ad un segmento procedimentale ancora in corso di completamento, sicché il differimento dell’accesso (fino al momento della pubblicazione della Carta medesima all’esito della definitiva approvazione interministeriale) deve ritenersi giustificato”.
In conclusione: “Avendo la documentazione di cui si richiede l’ostensione carattere indubbiamente prodromico all’emanazione di atti generali (la Carta nazionale delle aree idonee o la Carta nazionale delle aree autocandidate), essa è sottratta all’accesso civico in forza del disposto dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui richiama gli altri casi di divieti inclusi nell’art. 24, comma 1, della l. n. 241 del 1990”.
Silvana Cortignani
