Viterbo – L’ingresso del carcere Nicandro Izzo (nel riquadro Saverio Faccilongo)
Viterbo – (sil.co.) – È un personaggio di spicco della “camorra barese” l’ultimo boss al 41 bis nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo che ha presentato ricorso in cassazione contro la mancata autorizzazione ad ascoltare musica su cd in cella.
Si tratta di Saverio Faccilongo, 38 anni, soprannominato “Benzina”, detenuto in regime di carcere duro a Mammagialla, figura apicale del clan “Strisciuglio” operante al quartiere San Pio di Bari.
Risalgono all’8 aprile 2021 la mancata autorizzazione da parte della direzione di Mammagialla ad acquistare un lettore cd e compact disc musicali e al 14 aprile 2023 il rigetto del reclamo da parte del magistrato di sorveglianza.
Una ordinanza quest’ultima annullata lo scorso 20 dicembre dalla corte di cassazione, che ha rinviato per un nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza, come è successo di recente per altri due casi analoghi sollevati sempre da detenuti al 41 bis a Viterbo, un boss mafioso e un boss della camorra napoletana.
Le motivazioni sono state pubblicate il 24 maggio.
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Secondo il giudice specializzato l’acquisto di tali oggetti tramite l’impresa di mantenimento non avrebbe comunque scongiurato il pericolo di introduzione di compact disc contenenti messaggi indebiti provenienti dall’esterno; e, inoltre, i cd avrebbero potuto essere utilizzati impropriamente dal detenuto, trattandosi di oggetti taglienti.
In ogni caso, l’interesse del detenuto ad ascoltare musica sarebbe stato soddisfatto dalla disponibilità, nella camera detentiva, di radio e Tv.
Secondo l’amministrazione penitenziaria, inoltre, tali dispositivi potrebbero essere autorizzati “per le sole esigenze di lavoro o di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario”.
“Questo collegio – si legge nelle motivazioni – ritiene che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall’evoluzione tecnologica”.
E ancora: “Ciò anche perché la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, in quei ‘piccoli gesti di normalità quotidiana’ che la corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto”.
Tuttavia, sottolineano gli ermellini, “l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei cd musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia delle pregnanti esigenze di sicurezza proprie del regime, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione per introdurre in istituto informazioni pericolose; di qui la necessità di assoggettarli a previe verifiche, come avviene, del resto, per i cd di tipo ammesso e per i relativi supporti”.
“Nel caso in esame – è la conclusione – il tribunale non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, avendo rigettato il reclamo unicamente in ragione delle limitazioni imposte dalla circolare Dap senza svolgere la doverosa verifica. Né appare pertinente il riferimento, contenuto nell’ordinanza impugnata, alla possibilità di utilizzo dei cd quali eventuali strumenti di offesa, giacché il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cosiddetta pericolosità penitenziaria del singolo detenuto, cui sono finalizzati altri differenti istituti, come la sorveglianza particolare”.
